Cassazione scarcera il verduraio-capoclan del rione Giostra di Messina. Per gli inquirenti controllava scommesse online illegali e corse clandestine

No alla custodia cautelare in carcere per il presunto boss del clan Galli del rione Giostra di Messina – insediatosi nel rione Giostra – arrestato nel corso dell’operazione “Cesare” condotta nel novembre scorso. Lo stabilisce la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, confermando l’ordinanza con cui il Tribunale di Messina aveva disposto la scarcerazione, e respingendo il ricorso intentato dal Procuratore della Repubblica.

L’inchiesta ha fatto luce su “un’organizzazione ben strutturata che, attraverso la gestione delle scommesse illecite on-line, delle corse dei cavalli ed altre attività illecite, percepiva ingenti introiti, acquisendo il controllo di svariate attività economiche. Tale sodalizio, operante da oltre un trentennio, presenta peculiari caratteristiche, tra le quali spicca il controllo del territorio di Giostra anche attraverso l’organizzazione delle corse clandestine di cavalli, fenomeno mafioso già riconosciuto da plurime sentenze di merito”. L’imputato in questione, secondo gli inquirenti, guiderebbe il sodalizio e avrebbe ricevuto lo scettro del comando dal suocero, storico capoclan da anni detenuto in regime di 41bis. L’uomo è titolare di un negozio di generi ortofrutticoli che, sempre secondo le ricostruzioni, sarebbe servito come base operativa del clan: nell’esercizio infatti sarebbero stati gestiti gli affari e organizzate le corse clandestine.

La Cassazione rileva che il Procuratore – impugnando l’ordinanza di scarcerazione – punta a una semplice rilettura degli elementi, e questo tipo di esame è precluso alla Suprema Corte. Ma sottolinea anche che le motivazioni dell’ordinanza sembrano logiche, visto che “il Tribunale, dopo un attento e dettagliato esame di tutte le emergenze probatorie, ha ritenuto di non ravvisare, allo stato degli atti, le caratteristiche oggettive che contraddistinguono l’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen., con particolare riguardo all’assenza di una capacità intimidatrice effettiva ed obiettivamente riscontrabile sul territorio”. lp/AGIMEG