La Seconda Sezione Penale ha respinto il ricorso intentato da un imprenditore messinese per il risarcimento del danno subito a causa di un provvedimento di custodia cautelare poi annullato. In sostanza, nei confronti dell’uomo – indagato per associazione mafiosa per la vicinanza a una costola del clan di Cosa Nostra Santapaola-Ercolano di Catania, per conto della quale avrebbe gestito alcune imprese del settore dei giochi – era stato inizialmente sottoposto a custodia cautelare, la Cassazione aveva però annullato con rinvio il provvedimento per ragioni processuali, e il Tribunale di Messina a quel punto pur ribadendo “la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza”, non aveva reiterato il provvedimento, dal momento che non vi erano più “esigenze cautelari da salvaguardare”. La Cassazione, adesso, ricorda che un collaboratore di giustizia ha indicato l’imprenditore “come soggetto che gestiva le sue attività imprenditoriali nel settore del gioco e delle scommesse, in società con Romeo Vincenzo, soggetto ritenuto a capo dell’organizzazione mafiosa cui l’indagato era appartenuto”. Secondo gli inquirenti, Romeo avrebbe investito somme di denaro nelle società dell’imprenditore, su questa circostanza l’indagato nel ricorso prova “a fornire una diversa interpretazione”. Il Tribunale tuttavia ha fatto leva su “una informativa di polizia giudiziaria del 2007, che aveva dimostrato come il ricorrente avesse avuto accesso alle concessioni con finanziamenti di indimostrata provenienza ed avesse rapporti di collaborazione con soggetti gravitanti nella criminalità organizzata”. lp/AGIMEG