“La circostanza che la restituzione del profitto del reato sia avvenuta ad opera di un terzo non rileva ai fini della sussistenza della condizione di ammissibilità della richiesta di patteggiamento”. Lo afferma la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione respingendo il ricorso del Procuratore Generale contro la sentenza che accoglieva la richiesta di patteggiamento avanzata dal titolare di una ricevitoria Lotto che non aveva versato una quota dei proventi, commettendo quindi il reato di peculato. Il denaro era poi stato recuperato attraverso la fideiussione, ma secondo il Procuratore Generale doveva essere il titolare della ricevitoria in prima persona a restituire la somma in questione, in caso contrario – appunto – la richiesta di patteggiamento non poteva essere accolta. Per la Cassazione, tuttavia, “la questione non è fondata, atteso che la restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato non è riferita ad una personale ed esclusiva azione di colui che è chiamato a rispondere del reato per cui si procede, essendo solo richiesto che tale restituzione sia avvenuta con conseguente reintegrazione oggettiva della situazione patrimoniale del soggetto avente diritto alla restituzione nel caso del peculato, o a favore dello Stato negli altri casi”. lp/AGIMEG