La Corte di Cassazione si è pronunciata su un contenzioso tra una società che gestisce un bar e l’Agenzia delle Entrate relativo all’IVA per l’anno 2012. L’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento ritenendo che l’impresa non avesse applicato correttamente il meccanismo del pro-rata IVA.
Secondo l’Agenzia, oltre all’attività principale di bar, la società svolgeva anche un’attività legata a videogiochi installati all’interno del locale e di proprietà di terzi. Da queste macchine derivavano aggi che nel periodo di imposta avevano raggiunto oltre 40.000 euro.
Il peso dei ricavi dei videogiochi
Dai dati esaminati nel corso del giudizio è emerso che i videogiochi avevano prodotto aggi per circa 40.559 euro, a fronte di un volume d’affari complessivo dell’attività pari a 81.851 euro. In sostanza, quasi la metà dei ricavi proveniva proprio dalle macchine da intrattenimento presenti nel bar.
Per l’Agenzia delle Entrate questo elemento dimostrava che l’impresa aveva effettuato nello stesso periodo sia operazioni imponibili IVA, legate all’attività di somministrazione, sia operazioni esenti collegate ai videogiochi. In questi casi, secondo la normativa IVA, deve essere applicato il sistema del pro-rata, che riduce la quota di imposta detraibile.
Il ricorso della società
La società aveva contestato l’accertamento sostenendo che l’attività legata ai videogiochi fosse solo accessoria rispetto a quella principale del bar. Secondo la difesa, l’Agenzia aveva emesso l’avviso senza effettuare una verifica concreta dell’attività svolta, limitandosi a considerare il peso economico dei ricavi.
In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva successivamente riformato la decisione, ritenendo che i dati disponibili fossero sufficienti per dimostrare che l’attività dei videogiochi non fosse occasionale.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici d’appello. I giudici hanno ricordato che il pro-rata IVA si applica quando un’impresa svolge contemporaneamente operazioni imponibili e operazioni esenti.
L’esclusione dal calcolo è possibile solo se l’attività esente è realmente accessoria rispetto a quella principale. Per stabilirlo non basta un’analisi formale, ma occorre valutare in concreto il peso economico dei ricavi, il rapporto tra le diverse attività e l’utilizzo degli stessi locali e delle stesse strutture aziendali.
Perché il ricorso è stato respinto
Nel caso esaminato, i ricavi dei videogiochi rappresentavano una parte significativa del volume d’affari e le macchine erano installate in modo stabile all’interno del bar. Per la Corte, questi elementi dimostravano che non si trattava di un’attività marginale o episodica.
Di conseguenza la Cassazione ha respinto il ricorso della società e ha confermato la correttezza dell’accertamento fiscale, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate. mg/AGIMEG










