Il titolare di una sala giochi di Verona si è appellato alla Cassazione per contestare l’ordinanza di ingiunzione comminata dal Comune di Verona, con la quale era stata disposta la sospensione dell’attività per sette giorni a causa della violazione dei limiti orari imposti dal regolamento comunale.
I giudici della Cassazione hanno ribaltato quanto stabilito dalle sentenze precedenti affermando che “la Corte di merito avrebbe erroneamente riconosciuto alla Giunta Comunale il potere di revocare o sospendere le licenze che non sono di sua emanazione ma di competenza del Questore”.
La Cassazione ha poi ricordato che “la competenza del Questore ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi generali della comunità locale, con la conseguenza che le rispettive competenze operano su piani diversi, sono affidati a poteri pubblici diversi (l’amministrazione finanziaria per quanto riguarda l’aspetto concessorio; l’autorità di pubblica sicurezza – questore, per quanto riguarda l’aspetto autorizzatorio; l’autorità sindacale per quanto riguarda la salubrità dell’ambiente cittadino), che non confliggono tra loro proprio per le diverse finalità che essi perseguono e cui le rispettive competenze sono orientate”.
“Spetta, quindi, in capo al Sindaco, ai sensi dell’art.50, comma 7 del D. Lgs 267/2000, il potere di disciplinare l’orario di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincite in danaro, con la precisazione che tale disciplina si riferisce all’aspetto della tutela della quiete pubblica e della salute pubblica, mentre spetta al Questore la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, che attiene alla prevenzione dei reati”.
“Ne consegue l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione in quanto il Comune di Verona non aveva il potere di disporre la sanzione accessoria della sospensione per sette giorni del funzionamento degli apparecchi per non avere la società”.
Con queste motivazioni è stato accolto il ricorso ed è stato annullato il provvedimento di sospensione dell’attività. ac/AGIMEG