La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso intentato da un’agenzia di scommesse contro le penali applicate per il tardivo versamento dei saldi settimanali. La vicenda risale al 2008/2009, in primo grado l’operatore aveva ottenuto una riduzione della penale (dal 5 al 3% giornaliero), dal momento che altrimenti – nel giro di quindici giorni – l’ammontare della penale avrebbe quasi eguagliato quello dei saldi settimanali. La Corte d’Appello tuttavia aveva riportato la penale ai valori iniziali, adducendo una serie di motivazioni: l’agenzia ad esempio non avrebbe dimostrato che l’importo era eccessivo, e no avrebbe provato a adempiere almeno in parte al pagamento del saldi. La Sesta Sezione Civile della Cassazione adesso ricorda che il giudice può ridurre l’ammontare di una penale per “correggere le modalità di espressione della autonomia privata (…) mediante l’esercizio di uno strumento di intervento equitativo che ristabilisca un congruo contemperamento degli interessi contrapposti”. Ma questo intervento “rientra nel potere discrezionale del giudice del merito”. Irrilevante anche il fatto che la concessionaria abbia pagato – tardivamente ma comunque di propria iniziativa – i saldi settimanali. In caso contrario “di fronte ad un mero ritardo nell’adempimento (che non implica mai un omesso versamento del dovuto), “si dovrebbe sempre ridursi l’ammontare della penale, dando rilievo al, sia pure, tardivo adempimento, parziale o totale”. rg/AGIMEG