La Quarta Sezione Penale ha accolto con rinvio il ricorso intentato da un Ctd Stanley contro un’ordinanza del Tribunale della Libertà di Salerno che aveva confermato il sequestro preventivo del centro. Il giudice del riesame, in particolare, aveva affermato che le clausole sulla cessione gratuita della rete – al centro della sentenza Laezza della Corte di Giustizia Europea – non aveva natura discriminatoria dal momento che si applicava a tutti gli operatori a partire dal giugno 2011, e visto che comunque era proporzionale all’obiettivo perseguito. Sotto quest’ultimo profilo – riassume la Cassazione – il giudice del riesame aveva ritenuto che ciascun Ctd con il trasferimento gratuito della rete avrebbe riportato un danno di “6570,00 euro, a fronte del notevole profitto ricavato dall’esercizio dell’attività di raccolta”. Il Tribunale inoltre aveva ritenuto inattendibile una consulenza tecnica di parte “nella quale si asserisce che ciascun punto vendita riporta una perdita annua di circa 5.000,00 euro”. Questa cifra in realtà – secondo quanto apprende Agimeg da fonti vicine al bookmaker anglo-maltese – è il danno che subirebbe ciascun Ctd se dovrebbe trasferire gratuitamente la rete. Al di là di questo aspetto, la Cassazione, nel disporre l’annullamento, critica il modo con cui il Tribunale ha valutato la consulenza di parte. Il giudice, infatti, avrebbe dovuto “verificare la attendibilità e la completezza dei dati assunti a base delle valutazioni – del perito di parte, NdR; la validità dei criteri interpretativi e di computo utilizzati, alla luce delle acquisizioni maggiormente accreditate nel settore scientifico o tecnico di interesse; il corretto uso della logica; l’indipendenza dell’esperto”. Il giudice del riesame al contrario si è limitato a richiamare il “fatto notorio” che “l’attività di raccolta di scommesse ha prodotto negli ultimi anni per gli operatori economici attivi nei Paesi dell’Unione Europea un notevole profitto”. gr/AGIMEG