Cassazione: Non si può sanzionare il gestore che istalla slot in un Ctd, se non è a conoscenza dell’attività illegale del centro

Non si può sanzionare un gestore che istalla delle slot in un Ctd, se non è a conoscenza del fatto che il centro raccolga scommesse senza autorizzazioni. Lo stabilisce la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del gestore triestino contro una sanzione da 20mila euro disposta dai Monopoli di Stato. La vicenda risale al 2011, in primo grado la compagnia sostenne di non essere a conoscenza dell’attività di raccolta scommesse, visto che il centro era comunque in possesso della licenza prevista dall’art. 86 Tulps e era iscritto nel registro degli operatori. Il Tribunale però – commettendo un errore – aveva replicato che, dal momento che le slot venivano usate per la raccolta delle scommesse, il gestore non poteva ignorare la vera attività svolta dal Ctd. In appello, la compagnia ha in primo luogo corretto il disguido sull’utilizzo delle slot, e poi ha nuovamente ribadito di non sapere che il Ctd raccogliesse scommesse. Secondo l’Amministrazione, infatti, il gestore era consapevole dell’attività del centro visto che sulle vetrine era affissa la vetrofania del bookmaker estero di riferimento. Anche il giudice d’appello però è incorso nell’errore sull’utilizzo delle slot, e ha dato per scontato venissero utilizzate per raccogliere scommesse. Di conseguenza, il gestore avrebbe dovuto controllare che il centro fosse in possesso non dell’86, ma dell’88 Tulps. La Cassazione adesso corregge il tiro, e sottolinea che le motivazioni delle sentenze sono “inconferenti”, non pertinenti, con le tesi sostenute dal gestore. rg/AGIMEG