Cassazione: locali restano sotto sequestro anche se si avvia un Ctd del tutto nuovo

E’ legittimo mantenere sotto sequestro preventivo i locali in cui era stato allestito un Ctd, anche quando il titolare interrompe l’attività, e una persona differente prova a avviarne una nuova, collegandosi però allo stesso bookmaker. E’ in sostanza quanto afferma la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, confermando i provvedimenti del Gip e del Tribunale che hanno respinto l’istanza di dissequestro. La vicenda si svolge a Taranto, nell’aprile 2018 il Gip sottopone a sequestro preventivo i locali in cui era stato aperto il Ctd, nell’ambito del procedimento penale avviato contro il primo titolare. A circa una settimana di distanza, una persona differente presenta “richiesta di restituzione dei beni, sostenendo di avere una posizione di totale estraneità rispetto all’originario indagato” e che l’attività che intende svolgere sarebbe “completamente estranea” alla precedente. La richiesta viene però respinta, sia in primo grado che in appello. E adesso anche la Cassazione ritiene che la nuova attività “non era slegata da quella precedentemente e illecitamente intrapresa (…) in quanto i contenuti dei contratti di affiliazione conclusi” dai due soggetti con il bookmaker estero “sono perfettamente sovrapponibili”. Il nuovo titolare ha provato a sostenere che l’attività del centro fosse pienamente legittima – anche facendo leva sulle sentenze della Corte di Giustizia – ma la Cassazione osserva che non è stata rilasciata alcuna licenza di pubblica sicurezza “necessaria ad escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice” di raccolta non autorizzata, “la difesa ha solo dedotto che vi è una richiesta di rilascio della stessa, evidentemente non sufficiente ad alcun fine”. Sui richiami alla giurisprudenza comunitaria, “La difesa si è limitata a indicare genericamente l’esistenza di numerose pronunce giurisprudenziali che avrebbero affermato l’impossibilità per la predetta società di ottenere il titolo autorizzatorio a causa di un comportamento discriminatorio da parte dello Stato italiano, senza indicare specificamente gli estremi e i contenuti di quelle sentenze che valorizzerebbero il suo ragionamento probatorio” replica la Cassazione. E ancora, “il Tribunale ha anche correttamente evidenziato” che il bookmaker “non ha mai presentato la richiesta di regolarizzazione (…) preferendo optare per altre scelte procedimentali”. rg/AGIMEG