L’imposta sugli intrattenimenti, per le vecchie comma 7, va pagata per intero per il 2004, anche se le macchine sono state distrutte nei primi mesi dell’anno. Lo ribadisce la Corte di Cassazione, annullando una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che invece aveva ricalcolato l’imposta basandosi sui soli mesi in cui le macchine erano state utilizzate. La Cassazione però ricorda che lo stesso Legislatore, dopo aver stabilito che queste macchine dovessero essere rimosse o distrutte entro il 31 maggio 2004, aveva previsto un importo forfettario della tassa (2.600 euro, invece di 4.100). “La mancata fruizione dei macchinari di intrattenimento dopo tale data, in altre parole, è già stata considerata dal legislatore in sede di imposizione per un minor importo forfettario annuo. La norma non prevede, dunque, la possibilità di ragguagliare l’imposta dovuta parametrandola al periodo di effettivo utilizzo” scrive la Suprema Corte. “Ne deriva che rimane irrilevante l’avvenuta distruzione degli apparecchi”. lp/AGIMEG