Commette peculato il gestore che trattiene il prelievo delle newslot e non lo versa al concessionario. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, risolvendo il dubbio sollevato lo scorso gennaio dalla Sesta Sezione Penale. Quel giudice all’epoca aveva rilevato che sulla questione si era creato un conflitto nella giurisprudenza. In sostanza, la questione centrale era di stabilire chi fosse il titolare delle somme giocate, lo Stato oppure le concessionarie.
“Al momento le Sezioni Unite non hanno ancora pubblicato il principio di diritto, ma solo il dispositivo” spiega a Agimeg l’avv. Claudio Urciuoli, uno dei legali della concessionaria. “La Corte ha però respinto il ricorso del gestore, questo vuol dire che ha confermato il reato di peculato”. E spiega che la questione avrà una vasta eco, “Solo per quanto mi riguarda, patrocino diverse decine di ricorsi sulla questione. Il ruolo del gestore si è modificato nel tempo, e sulla gestione di questi denari c’è maggiore attenzione. Ma le Sezioni Unite hanno comunque stabilito che il gestore che non riversa queste somme rischia di scontare una condanna pesante”.
Da un lato la stessa Sesta Sezione riteneva che il comportamento del gestore non integrasse il reato di peculato, ma al massimo quello di truffa aggravata ai danni dello Stato. “Il denaro incassato all’atto della puntata, e a causa di questa, deve ritenersi non immediatamente di proprietà, pro quota, dell’erario, bensì interamente della società che dispone del congegno da gioco, anche per la parte corrispondente all’importo da versare a titolo di prelievo unico erariale. Questo perché la giocata genera un ricavo di impresa sul quale è calcolato l’importo che la società deve corrispondere a titolo di debito tributario” scriveva.
Di diverso avviso le Sezioni Unite Civili, intervenute sul ricorso intentato da un gestore per respingere la qualifica di agente contabile. Le Sezioni Civili facevano leva sul ruolo del concessionario “riveste la qualifica di agente per la riscossione tenuto al versamento di quanto riscosso, sottoposto al controllo giudiziale degli introiti complessivamente derivanti dalla gestione telematica del gioco lecito, compreso il compenso al concessionario”. E concludevano quindi che le attività – tutte, quindi anche quelle effettuate dal gestore – “svolte in virtù di una concessione ed in adempimento degli obblighi da essa scaturenti sono, infatti, in funzione dell’interesse pubblico perseguito, cosicché il concessionario è organo indiretto dell’Amministrazione”. gr/AGIMEG
Slot, Cassazione sul peculato del gestore. Avv. Urciuoli a Agimeg: “La pena passa da 3 a 10 anni. Decisione riequilibra la filiera”
Le Sezioni Unite sono state molto succinte nell’informativa provvisoria emessa per stabilire quale reato commetta il gestore che si appropria del preu senza trasferirlo al concessionario, per il momento si limitano a dare risposta “affermativa” sul fatto questo comportamento integra il peculato. Si attendono adesso le motivazioni che presumibilmente verranno pubblicate nell’arco di due mesi. “Questa pronuncia ha ampie ripercussioni perché qualifica il gestore come incaricato di pubblico servizio. Di conseguenza se non versa il preu non commette il reato di appropriazione indebita (che viene punito con la reclusione fino a tre anni) ma quello di peculato (per il quale la pena arriva fini a 10 anni e 6 mesi)” spiega a Agimeg l’avv. Claudio Urciuoli che ha difeso il concessionario nella vicenda che ha dato luogo alla pronuncia dell Sezioni Unite. “Questa pronuncia riequilibra le dinamiche all’interno della filiera ed è una vittoria anche per quei gestori che operano correttamente. Questi infatti subivano la concorrenza sleale dei gestori che invece non riversavano il prelievo, e che magari lo utilizzavano per autofinanziarsi”. gr/AGIMEG