La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione torna con due sentenze sulla questione del preu non versato per le slot scollegate dalla rete di controllo, e conferma che fino al 2009 – quando poi la norma è stata modificata – il concessionario sia obbligato al pagamento insieme al soggetto che ha manomesso le macchine. “La coobbligazione si àncora ad una condotta diversa rispetto a quella dell’autore dell’illecito” spiega in una delle sentenze. “La ratio che risulta sottesa riflette, invero, la particolare posizione assegnata al concessionario di rete, il quale, anche per i requisiti di cui deve essere in possesso e delle licenze di cui deve essere titolare è il diretto referente – e in conseguenza sostanzialmente titolare di posizione di garanzia – per l’Amministrazione”. Il concessionario “ha il pieno controllo giuridico degli apparecchi per il gioco lecito per i quali ha ricevuto il nulla osta, sicché egli assume anche una posizione di connesso controllo e responsabilità sulla corretta immissione e sul lecito utilizzo dei macchinari stessi, fonte di obblighi (in vigilando ma anche in eligendo) sulla concreta individuazione dei gestori ed esercenti e sulla corretta funzionalità delle apparecchiature atta a garantire il puntuale adempimento agli obblighi di riscossione e versamento dei tributi”. Non si applica i via retroattiva, poi, la norma del 2009 che “ha limitato la responsabilità solidale del concessionario (oltre che dell’installatore, del possessore o detentore degli apparecchi e dell’esercente) al caso in cui non sia possibile l’identificazione dei soggetti che hanno commesso l’illecito”: Questa norma infatti non ha “natura interpretativa o, comunque, di esplicitazione di precetti normativi già in vigore”. lp/AGIMEG