La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso intentato dai Monopoli di Stato per chiedere il pagamento del preu a un gestore che aveva istallato degli apparecchi privi di nulla osta e di collegamento alla rete di controllo Sogei. La vicenda risale al 2006, e come la stessa Cassazione sottolinea, successivamente la disciplina è stata modificata diverse volte “dapprima estendendo la responsabilità e poi riducendola, attraverso disposizioni alle quali non è possibile attribuire natura retroattiva e neppure valenza di interpretazione autentica con portata retroattiva. Nel 2006 tuttavia, la disposizione applicabile è “l’art 39 del d.l. n.269 del 30.9.2003 convertito dalla legge 24.11.2003 n. 326”. E in base a quella norma “i soggetti passivi sono individuati nei titolari di uno specifico nullaosta rilasciato dalla P.A. per l’esercizio delle macchine, e cioè in primo luogo nei concessionari di rete”. L”imposta “non può essere estesa oltre i limiti individuati dalla legge a ricomprendervi anche coloro che gestiscono illecitamente gli apparecchi”. rg/AGIMEG