Cassazione conferma condanna per Ctd: “Necessaria la licenza di pubblica sicurezza”

“Il ricorrente aveva chiesto l’autorizzazione alla Questura, ma non l’aveva conseguita, continuando comunque a esercitare l’attività di raccolta delle scommesse, pur in assenza del titolo abilitativo richiesto, nell’evidente consapevolezza della illiceità del proprio comportamento”. Con questa motivazione la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione conferma la condanna disposta nei confronti del titolare di un Ctd di Monserrato, in provincia di Cagliari, sorpreso nel 2011 a raccogliere scommesse senza alcun titolo. La Cassazione ricorda la propria costante giurisprudenza “secondo cui chi opera in Italia per conto di un soggetto straniero, a prescindere dalla presenza di un regolare titolo concessorio in capo al delegante, non può considerarsi dispensato dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione di polizia di cui all’art. 88 del R.D. 773/1931, atteso che tale provvedimento è funzionale a prevenire eventuali infiltrazioni criminali”. E sottolinea poi che la Corte di Giustizia Europea – a partire dalla sentenza Placanica del 2007 – “ha sempre riconosciuto che le limitazioni al diritto di stabilimento o di prestazione dei servizi sono legittime se dettate da ragioni di ordine pubblico, da ragioni sociali o da tutela del consumatore e se sono adeguate e proporzionate, posto che il controllo effettuato all’estero non è sufficiente a garantire la serietà professionale dell’intermediario che opera in Italia”. Al contrario, sono illegittime “le sole restrizioni giustificate da ragioni economiche o prive di adeguata giustificazione”. Di conseguenza, la norma che “impone il preventivo rilascio della licenza in sé non è affatto incompatibile con il diritto comunitario”. rg/AGIMEG