“Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, (…) delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo”. Lo scrive la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione – citando una sentenza delle Sezioni Unite del 2016 – nel respingere il ricorso intentato dai titolari di un CTD di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Gli imputati avevano cercato di far leva sulla tenuità del fatto – il centro era stato aperto da poco tempo – per scongiurare la condanna, ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello non hanno applicato l’istituto. E anche per la Cassazione “La sentenza impugnata fa buon governo del predetto principio”. Uno degli imputati aveva infatti dei precedenti penali “riferiti anche al mondo delle scommesse”. La condanna risale a diverso tempo fa, al 2003, ma comunque per ala Suprema Corte, si tratta di un “episodio delittuoso certamente valutabile per attestare l’abitualità del comportamento del prevenuto”. L’altro titolare – che comunque essendo incensurato ha beneficiato delle attenuanti generiche – si è però “prestato come titolare formale dell’esercizio” dal momento che il primo “non avrebbe mai potuto ottenere le autorizzazioni per la raccolta di scommesse; ha fornito quindi una schermatura formale che non può essere considerata lieve o particolarmente tenue, tale da meritare il beneficio della non punibilità”. rg/AGIMEG