Cassazione assolve il titolare di un internet point: “Non è responsabile della condotta di chi effettua scommesse su siti online”

La Suprema Corte di Cassazione torna ad occuparsi della questione della responsabilità penale del titolare di un internet point in cui gli avventori effettuano scommesse online.

In quest’ ultimo caso, dopo otto anni, D.F., titolare di un internet point nel centro di Mantova, ha concluso positivamente l’iter giudiziario che lo vedeva imputato per il reato di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, punito dall’art. 4 della legge n. 401/1989.

I fatti risalgono al mese di Giugno del 2015, quando a seguito di un controllo effettuato da personale dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel locali adibiti ad internet point, venne denunciato il titolare, solo perché nella cronologia di un personal computer risultava il collegamento ad un sito di allibratori stranieri.

D.F. è stato assistito dall’Avv. Michele Savarese, specializzato nella materia di giochi e scommesse ed in particolare nei rapporti tra il diritto penale italiano e quello comunitario. Il difensore, sin dal giudizio di primo grado ha sempre sostenuto che non poteva essere mosso alcun rimprovero al suo assistito che rimaneva estraneo alla condotta di chi, all’interno del locale, eventualmente effettuava scommesse.Avv. Michele Savarese

I Giudici di Piazza Cavour, con sentenza n. 50169 del 2023, le cui motivazioni sono state depositate di recente, hanno condiviso tale tesi assolvendo l’imputato ed affermando testualmente che: “il gestore di un internet point non risponde del reato in esame per l’utilizzo, da parte di un avventore che si colleghi al computer messo a disposizione, di un conto personale per effettuare giocate on line su siti di allibratori stranieri”.

“Durante il dibattimento, – afferma l’Avv. Savarese- , abbiamo utilizzato le stesse dichiarazioni rese dagli operatori di polizia giudiziaria e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentando al Tribunale di Mantova ed alla Corte d’Appello di Brescia che non poteva essere addebitata alcuna responsabilità penale ad un soggetto che, anche in ottemperanza del diritto alla riservatezza, non è tenuto a controllare i siti in cui si collegano gli avventori del suo locale.

Del resto, – continua l’Avv. Michele Savarese -, deve essere eventualmente l’autorità governativa a non consentire la connessione di presunti siti di gioco illegale nel territorio nazionale. Invece nel caso di specie e purtroppo in tanti altri, vengono trascinati in tribunale soggetti del tutto estranei a qualunque condotta di raccolta di scommesse”. cdn/AGIMEG