“Insufficienza della motivazione del provvedimento applicativo della misura cautelare”. La Corte di Cassazione si è così espressa sul caso di un’associazione di promozione sociale della provincia di Prato, sequestrata a novembre 2019 dal Tribunale locale. Al titolare era stato contestato “di avere gestito una bisca clandestina all’interno dei locali sede di tale associazione, così esercitando o agevolando il gioco d’azzardo illegale”, con conseguente sequestro del locale, nel quale erano stati trovati a giocare dei cinesi. I giudici della Cassazione hanno ricordato che “il giudice deve esplicitare le ragioni per le quali ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente con l’integrazione dei presupposti normativi per l’adozione della misura con la conseguenza che la mancanza di un apprezzamento indipendente, rispetto agli atti valutativi espressi dai diversi attori processuali, è equiparata alla omessa motivazione e integra il vizio di violazione di legge”. Per la Cassazione vi è una “ineliminabile lacuna presente nel provvedimento applicativo della misura cautelare in questione, non potendo il Tribunale in sede di riesame integrare una motivazione del tutto priva della necessaria autonoma valutazione degli elementi a carico”. Il ricorso del titolare dell’associazione è stato quindi accolto e il decreto di sequestro è stato annullato senza rinvio. lp/AGIMEG