Giro di vite sul gioco a Casirate d’Adda, nella provincia di Bergamo in Lombardia. Il sindaco ha firmato l’ordinanza che disciplina gli orari di esercizio di sale giochi, scommesse e Vlt e di funzionamento degli apparecchi e adottato il regolamento per il contrasto del gioco patologico. Nello specifico il Comune ha adottato il regolamento dell’ambito territoriale del Treviglio e che vieta “la collocazione/nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in qualunque esercizio aperto al pubblico che si trovi a una distanza inferiore a 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall’ingresso considerato come principale), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Sono considerati luoghi sensibili in aggiunta a quelli previsti dalla legge regionale, i seguenti: • esercizi di compro-oro, argento ed oggetti preziosi; • agenzie di pegni e prestiti; • unità di offerta sociali rivolte alla prima infanzia; • giardini e parchi pubblici; • sportelli bancomat. È fatto divieto all’interno di circoli privati ed associazioni di qualunque natura e finalità, di
installare e far funzionare apparecchi” da gioco. Il regolamento stabilisce inoltre: “L’Amministrazione comunale non effettuerà locazione di immobili o aree o concessione di suolo pubblico o privato di cui ha la disponibilità a qualunque titolo, quando negli stessi si intenda aprire una sala da gioco, una sala scommesse, o procedere all’installazione di apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 lettere a) e b) nonché vendita di tagliandi gratta e vinci. L’eventuale concessione di aree pubbliche finalizzate alla somministrazione, commercio, vendita della stampa, attività artigianali o qualunque altra attività di servizi è espressamente subordinata all’inserimento all’interno del contratto di apposita clausola di divieto di apertura di sala da gioco, una sala scommesse, e/o installazione di apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 lettere a) e b) nonché la vendita di tagliandi gratta e vinci. Il mancato rispetto di tale clausola da parte del concessionario comporterà la revoca della concessione medesima. In caso di rinnovo o proroga delle concessioni esistenti si provvederà all’inserimento di tale clausola di divieto. In tutti gli ambienti e locali pubblici appartenenti o comunque riconducibili all’amministrazione comunale, il wi-fi pubblico non può abilitare l’accesso a siti che consentano il gioco on line in qualunque forma e modalità essi siano strutturati. L’amministrazione si fa promotrice della stesura di un codice etico da sottoporre alle associazioni finalizzato alla limitazione del gioco on line. Le società controllate o partecipate dall’Amministrazione comunale o alle quali l’Amministrazione stessa ha affidato in concessione locali per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all’esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l’installazione di apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 lettere a) e b) del TULPS. Laddove installati videogiochi dell’art 110 comma 6 lettere a) e b) del TULPS è vietata l’installazione di insegne luminose a luce continua o intermittente all’interno dei locali che siano visibili all’esterno degli stessi, o all’esterno degli esercizi aperti al pubblico e delle aree, che richiamino in qualunque modo o forma l’attività di gioco effettuata all’interno dei medesimi. In prossimità di ciascuna sala da gioco o sala scommesse, per assicurare un efficace controllo e prevenzione di fenomeni che mettano in pericolo la sicurezza urbana, l’amministrazione valuterà l’opportunità di installare telecamere di sorveglianza le cui riprese e dati saranno trattate nel rispetto della privacy e di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2013 e dal Regolamento UE 2016/679. Le sale scommesse ove installati i videogiochi dell’art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS e le sale da gioco autorizzate, nel caso in cui i locali dispongano superfici illuminanti, dovranno obbligatoriamente garantire che gli ambienti ove avviene il gioco siano illuminati per almeno il 40% del totale della superficie dei rapporti aero-illuminanti previsti dalla normativa vigente, da luce naturale diretta”. L’ordinanza stabilisce, invece: “l’interruzione degli orari di tutte le attività di gioco lecito con vincita in denaro nelle seguenti fasce orarie: • dalle ore 12,30 alle ore 14,30 • dalle ore 23,00 alle ore 10,00”. “Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni di legge, le violazioni delle disposizioni e delle prescrizioni della presente Ordinanza siano punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis comma 1-bis del D. Lgs. 267/2000 del pagamento di una somma da € 150,00 ad € 450,00, da applicare secondo i principi di cui alla L. 689/1981; che in caso di recidiva si applichi, ai sensi degli artt. 9 e 10 del TULPS, per un periodo non superiore a cinque (5) giorni, la sanzione accessoria della sospensione del funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS, collocati nel locale o nel punto di vendita di gioco, autorizzato ex artt. 86 e 88 del TULPS. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno solare, e per ogni ulteriore violazione successiva alla seconda, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689”, aggiunge l’ordinanza. cdn/AGIMEG