DL Crescita, Servizio di Bilancio: “Contributo Campione d’Italia, Governo dia spiegazioni su tipologia di copertura adottata”

“Il comma 2-quinquies, inserito dalla Camera dei deputati, corrisponde al comune di Campione d’Italia un importo massimo di 5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2019, per esigenze di bilancio, a valere sulle somme stanziate sul capitolo 1379, denominato “Contributo straordinario al comune di Campione d’Italia”, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno”. E’ quanto sottolinea la nota di lettura del Servizio di Bilancio pubblicata al Senato riguardo l’Articolo 38 (Debiti Enti Locali) del DL Crescita. “Con riferimento al comune di Campione d’Italia, la RT allegata all’emendamento presentato alla Camera dei deputati, priva della bollinatura da parte della Ragioneria, afferma che l’onere di 5 milioni trova copertura nell’ambito delle somme già stanziate sul capitolo 1379, denominato “Contributo straordinario al comune di Campione d’Italia”, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, ai sensi dell’articolo 1, commi 433, 438 e 439, della legge di stabilità n. 232 del 2016 e del D.P.C.M. 10 marzo 2017 che non vengono utilizzate per intero”, aggiunge. “Con riferimento al contributo assegnato al comune di Campione d’Italia a valere sul capitolo 1379 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, la norma sembrerebbe individuare una copertura a valere sul bilancio che non è prevista dalle norme di contabilità. La RT giustifica tale tipologia di copertura sottolineando il non completo utilizzo dello stanziamento presente sul predetto capitolo. Alla luce delle su esposte considerazioni appare utile che il Governo fornisca il suo avviso circa la tipologia di copertura adottata chiarendo se non risulta più conforme alle norme di contabilità inerenti le coperture finanziarie, individuare le risorse da destinare a una nuova finalizzazione procedendo preliminarmente alla riduzione dell’autorizzazione di spesa sottostante lo stanziamento di bilancio. Inoltre, sempre sull’utilizzo parziale dello stanziamento presente sul capitolo 1379 si fa presente che per l’utilizzo delle suddette risorse, i commi 7 e 8 dell’articolo 3 del D.P.C.M. 10 marzo 2017, prevedono che, a valere su detto fondo, in base al tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all’euro, sia attribuito al Comune di Campione d’Italia un contributo, fino all’importo massimo di 10 milioni di euro annui, in misura direttamente proporzionale allo scostamento del tasso di cambio medio da un valore soglia. Sul punto andrebbe acquisito l’avviso del Governo circa la prudenzialità dell’utilizzo strutturale dello stanziamento del capitolo in esame, atteso che la finalità cui sono destinate le risorse presenti sul predetto capitolo dipendono dall’evolversi dei tassi di cambio medio del franco svizzero rispetto all’euro, dinamica quest’ultima non facilmente controllabile e prevedibile su un arco temporale a lungo termine”, continua. In riferimento all’articolo Articolo 30-ter (Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi) la nota sottolinea invece: “Il comma 3 esclude dalle agevolazioni previste dal presente articolo l’attività di compro oro, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) (apparecchi idonei per il gioco lecito), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931”. “La RT relativa agli articoli da 29 a 34 dell’AC 1074-A227 (in materia di semplificazioni fiscali e sostegno alle attività economiche), essendo gli stessi sostanzialmente coincidenti con l’articolo in esame, risulta utilizzabile nella presente analisi. Dopo aver fornito un’ampia sintesi delle disposizioni, la RT ribadisce che l’onere recato dalle stesse corrisponde alla dotazione del Fondo di nuova istituzione ivi previsto. Al riguardo, preso atto che l’onere è configurato in termini di tetto di spesa, andrebbero comunque forniti elementi per valutare la congruità dello stanziamento rispetto alle esigenze stimate. Andrebbe poi assicurato che i comuni possano svolgere le funzioni istruttorie e concessorie con le risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, stante il profilo temporale degli stanziamenti, appare chiaro che la RT implicitamente stima 5 milioni di nuovi impegni annui per l’iniziativa in questione. Questo fatto andrebbe valutato in rapporto allo stanziamento per il 2022 (fissato in 13 milioni di euro, anziché – come prevedibile – in 15), che potrebbe determinare l’insorgere di tensioni su tale linea di finanziamento, dipendenti non già da nuove richieste per le quali non vi sarebbero risorse disponibili (e che, semplicemente, non verrebbero accolte) ma dalle esigenze finanziarie correlate a precedenti concessioni. Per i profili di copertura, si chiede conferma che le maggiori entrate alle quali si fa riferimento al comma 12 sono rappresentate da quota-parte di quelle rivenienti dagli articoli 12-novies e 13-bis”, conclude. cdn/AGIMEG