Casinò, Servizio studi su legge europea: “Nel nuovo articolo 7 parificata tassazione vincite oltre frontiera”

Approda in Aula al Senato la legge europea 2015 recante Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Nel nuovo articolo 7, che rispecchia il contenuto del precedente articolo 5, si parifica la tassazione delle vincite nei Casinò oltre frontiera, mettendo così l’Italia a riparo da una procedura d’infrazione Ue. Lo ricorda il Servizio studi nel suo dossier di approfondimento, dove si legge che “l’articolo 7 prevede che le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati membri dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta. La norma provvede inoltre alla relativa copertura finanziaria derivante dalla nuova esenzione prevista per le vincite realizzate negli Stati europei. Viene così adeguata all’ordinamento dell’Unione europea, in attuazione di una sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 2014, la disciplina italiana sulla tassazione delle vincite corrisposte da case da gioco”. Nel dettaglio, “l’articolo 7, comma 1, del disegno di legge in esame modifica il comma 1 dell’articolo 69 del Tuir, stabilendo che, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 1 – bis, i premi e le vincite costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Il nuovo comma 1 – bis dispone un’esenzione per le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato italiano e negli altri Stati membri dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo: tali proventi non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta. Il comma 2, conseguentemente, abroga il citato comma 7 dell’articolo 30 del DPR 29 n. 600 del 1973, il quale prevede che la ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell’imposta sugli spettacoli”. I tecnici di Camera e Senato precisano che “i commi 1 e 2 sono stati modificati nel corso dell’esame in sede referente (in commissione Politiche dell’Ue, ndr). Il comma 1 è stato integrato prevedendo l’esenzione fiscale anche per le vincite incassate nelle case da gioco italiane: la mancata previsione avrebbe determinato infatti una situazione opposta a quella attuale. Al comma 2 è stata soppressa una modifica al comma 4 dell’articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 1973 in tema di ritenuta sulle vincite. Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo mediante destinazione di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della disposizione di cui all’articolo 16 del disegno di legge in esame, che innalza l’aliquota IVA dei preparati per risotti dal 4 al 10 per cento. Il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie”. dar/AGIMEG