Anche i quattro casinò italiani dovranno sottostare alle norme sulla trasparenza introdotte per gli enti pubblici e dovranno nominare un responsabile anticorruzione adottando misure per la prevenzione del fenomeno. E’ quanto stabilisce l’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera numero 290 del 01 marzo 2018 sull’applicabilità della ‘Disciplina in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 alle società in controllo pubblico che esercitano il gioco d’azzardo’.
“Le società in controllo pubblico, ovvero le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, che svolgono l’attività di esercizio dei giochi d’azzardo e di giochi non d’azzardo autorizzati, nonché le attività e i servizi complementari e connessi all’esercizio dei giochi – si legge nella delibera Anac – sono tenute al rispetto delle misure di trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013 che afferiscono all’organizzazione e alle attività della società, secondo gli adeguamenti indicati nell’Allegato 1 della determinazione ANAC n. 1134/2017 che tengono conto del criterio della “compatibilità” previsto all’art. 2-bis del medesimo decreto”.
“Le attività qualificate dalle società come ‘attività commerciali nel mercato concorrenziale’ e non come ‘attività di pubblico interesse’ non soggiacciono agli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 mentre sono sottoponibili all’accesso generalizzato, fatto salvo il bilanciamento che le società dovranno fare fra il diritto di accesso e la tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la tutela intellettuale, il diritto di autore e i segreti commerciali.
Per i profili riferiti alle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, le società in questione nominano il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e, in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, integrano, ove adottato, il modello previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità. In assenza del ‘modello 231’ esse adottano un documento contenente le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza che tiene luogo del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Ricadono sulle amministrazioni pubbliche controllanti compiti di impulso e vigilanza sulla nomina del RPCT e sull’adozione delle misure di prevenzione anche integrative del c.d. ‘modello 231’, ove adottato, anche con gli strumenti propri del controllo (atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e organizzativa, altro)”. lp/AGIMEG