Via libera della VI Commissione della Camera allo “Schema di decreto ministeriale per l’individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 2020”. “La disciplina legislativa generale in materia di lotterie è in larga
parte contenuta nella legge 26 marzo 1990, n. 62, che ha novellato la legge 4 agosto 1955, n. 722, e che all’articolo 1 ha autorizzato, a decorrere dal 1990, l’effettuazione di un numero di lotterie nazionali fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale. Segnala che le manifestazioni da collegare alle lotterie autorizzate sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo, e che sullo schema di
decreto sono sentite le competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta. Inoltre, il comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 722 del 1955 stabilisce che ai fini dell’individuazione delle lotterie nazionali occorre tenere conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico artistico-culturali e avvenimenti sportivi,della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell’avvenimento abbinato, dell’equilibrata ripartizione geografica e della garanzia, mediante l’avvicendamento annuale, di lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale”. E’ quanto ha detto il relatore Raffaele Topo (PD). “La gestione e l’esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita sono riservati al Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica (articolo 21, comma 6, del decretolegge n. 78 del 2009). A partire dalla Lotteria Italia 2010 – ha aggiunto -, la gestione delle lotterie non viene espletata secondo meccanismi basati sul regime concessorio, ma direttamente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della fornitura di alcuni servizi da parte di Lotterie Nazionali s.r.l. (Lottomatica). Lo schema di decreto individua per l’anno 2020 la lotteria nazionale ad estrazione differita « Lotteria Italia », con eventuale abbinamento a trasmissioni televisive e che, pertanto, il Ministero dell’economia e delle finanze ha ritenuto opportuno confermare per l’anno 2020 l’indizione di un’unica Lotteria nazionale ad estrazione differita. Nel corso degli ultimi anni l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto la riduzione del numero delle lotterie ad estrazione differita per la crescente disaffezione del pubblico nei confronti di tale prodotto di gioco. Le ragioni del costante trend negativo nell’andamento delle lotterie ad estrazione differita è dovuto, da un lato, all’incremento esponenziale delle offerte di gioco, soprattutto quelle con prospettiva di vincita immediata, dall’altro lato, al fatto che si è perso il senso tradizionale dell’abbinamento a manifestazioni e ad eventi tradizionali. Per quanto concerne la Lotteria Italia, i dati riferiti ai risultati degli ultimi anni comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli evidenziano una diminuzione costante del numero dei biglietti venduti: 6.717.269 nel 2019, 6.955.460 nel 2018 e 8.603.900 nel 2017. Si continua a rilevare una consistente diminuzione delle spese totali per la gestione della lotteria (pari nel 2019 complessivamente a 6.292.345 euro rispetto ai 6.404.300 del 2018 e ai 19.409.500 del 2017), mentre si registra nel 2019 una diminuzione dell’utile erariale pari a 13.647.000 euro, rispetto ai 14.186.500 euro del 2018 (11.805.000 euro nel 2017). Secondo la relazione redatta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini del mantenimento dei
livelli della raccolta nel settore, ed in particolare per la Lotteria Italia, la riaffermazione delle lotterie « tradizionali » non può prescindere dal correlato interesse che le emittenti televisive potranno riservare nei confronti di tale gioco qualora propongano abbinamenti a spettacoli televisivi di più rilevante interesse ed in fasce orarie di maggiore audience”, conclude. cdn/AGIMEG