Al via nella VII Commissione Cultura della Camera l’esame del disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria”. Nella relazione tecnica al DL sulle Olimpiadi invernali è stato sottolineato che anche le scommesse sportive sono al centro dell’Host City Contract. “In data 4 aprile 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottoscritto una nota relativa agli impegni presenti nel dossier di candidatura, poi riportati nell’Host City Contract, i quali attengono alla protezione delle proprietà olimpiche, all’ingresso nel Paese di tutti i soggetti accreditati, ai permessi di lavoro, al regime delle imposte, alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per la migliore riuscita dei Giochi, all’assistenza medica, alla libertà di informazione, alle scommesse sportive, all’assenza di contemporanei altri grandi eventi, al programma di coniazione di monete e banconote non aventi corso legale, alle spese di competenza”.
All’esame della XII Commissione (Affari sociali) oggi invece il disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Nel testo viene sottolineato: “Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus. 2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo princìpi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: (…) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza; limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi”. cdn/AGIMEG