Camera, disegno di legge di delegazione europea: “Garantire protezione dei minori includendo il divieto di pubblicità relativa al gioco d’azzardo”

“Garantire la protezione dei minori da contenuti, anche pubblicitari, che possano arrecare danno al loro sviluppo fisico, mentale o morale, includendo il divieto di pubblicità relativa al gioco d’azzardo”. Alla Camera discussione sulla Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee – Legge di delegazione europea 2019-2020. Doriana SARLI (M5S), relatrice, ricorda preliminarmente che il disegno di legge di delegazione europea rappresenta, insieme al disegno di legge europea, uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea, in base alle disposizioni di cui alla legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.
Nel dettaglio, “l’articolo 3 reca principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi, mediante modifiche al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005). La direttiva mira ad adeguare la previgente direttiva 2010/13/UE alla recente evoluzione del mercato dei servizi di media audiovisivi, caratterizzato tra l’altro dalla convergenza tra televisione e servizi Internet. Tra le modifiche introdotte, vi è l’obbligo per gli Stati membri di garantire che i servizi di media audiovisivi erogati dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione: tutelino i minori e il loro sviluppo fisico, mentale o morale (articolo 6-bis) e siano resi « costantemente e progressivamente » più accessibili alle persone con disabilità, mediante misure proporzionate (articolo 7). Si prevede una dettagliata disciplina delle comunicazioni commerciali audiovisive, che ne assicuri la riconoscibilità, tuteli il rispetto della dignità umana, non promuova discriminazioni e tuteli i minori (articolo 9). È previsto, in diversa forma, il divieto di comunicazioni commerciali per prodotti specifici (sigarette, medicinali e cure mediche, bevande alcoliche). Con riferimento all’articolo in commento, segnala che il criterio di cui alla lettera b) prevede misure che assicurino un’adeguata tutela della dignità umana e dei minori riguardo ai contenuti audiovisivi, compresi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video. Alla lettera g) si indica il principio di garantire la protezione dei minori da contenuti, anche pubblicitari, che possano arrecare danno al loro sviluppo fisico, mentale o morale, includendo il divieto di pubblicità relativa al gioco d’azzardo”. lp/AGIMEG