Camera: dossier di verifica delle quantificazioni DL superamento fase emergenziale, ecco le misure per le sale giochi

“Le norme modificano, a decorrere dal 1° aprile 2022, l’articolo 13 del DL 52/2021, come segue: · sostituiscono il comma 1, relativo a sanzioni e controlli. Le modifiche riguardano l’elenco degli obblighi la cui violazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro, di cui all’articolo 4 del DL 19/2020. In particolare, non sono più richiamate le violazioni delle norme di cui agli articoli 1 (Disciplina zone gialle), 2 (Spostamenti), 3 (Prescrizioni in ambito scolastico), 3-bis (Corsi di formazione), 4 (Attività dei servizi di ristorazione), 4-bis (Attività dei servizi di ristorazione), 5 (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi), 6 (Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere), 6-bis (Impianti nei comprensori sciistici), 7 (Fiere, convegni e congressi), 8 (Centri termali e parchi tematici e di divertimento), 8-bis (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie) e 8-ter (Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò) (comma 1) del DL 52/2021, in quanto relative ad obblighi contenuti in disposizioni abrogate (a partire dal 1° aprile) dal decreto legge in esame. Viceversa, vengono introdotte le sanzioni per le violazioni di cui agli articoli 10-ter, comma 2 (inserito dall’articolo 4 del provvedimento in esame e relativo all’obbligo di autosorveglianza), 10-quater (inserito dall’articolo 5 del provvedimento in esame e relativo all’obbligo di mascherine) e delle ordinanze di cui all’articolo 10-bis, comma l, lettera b) (come modificato dall’articolo 3 del provvedimento in esame e relativo alle prescrizioni sugli spostamenti) [comma 1, lettera a)]; · prevedono che la violazione della misura di cui all’articolo 10-ter, comma 1 (introdotto dall’articolo 4 del provvedimento in esame e relativo all’obbligo di isolamento) sia punita ai sensi dell’articolo 260 del RD 1265/1934 (arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria la pena è aumentata) [comma 1, lettera b)]; · continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 4 del DL 19/2020 e all’articolo 2 del DL 33/2020 nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad essi espresso rinvio (comma 2). Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica afferma che, trattandosi di norma in materia di sanzioni e controlli, le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto che il gettito derivante dalle sanzioni in esame o da quelle non più riproposte non risulti iscritto nei tendenziali di finanza pubblica: circa tale presupposto andrebbe acquisita una conferma”. E’ quanto si legge nel Dossier di verifica delle quantificazioni relativo al Disegno di Legge Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

“Le norme abrogano, per coordinamento, una serie di articoli del DL n. 52/2021 superati dalla nuova disciplina introdotta dal presente decreto o per effetto della cessazione dello stato di emergenza, con efficacia dal 1° aprile 2021. In particolare, sono abrogati gli articoli gli articoli 1 (Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), 2 (Misure relative agli spostamenti), 2-ter (Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da COVID-19 presso le strutture sanitarie), 3-bis (Corsi di formazione), 4 (Servizi di ristorazione), 4-bis (Attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali), 5 (Spettacoli ed eventi sportivi), 5-bis (Musei e luoghi della cultura), 6 (Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere), 6-bis (Impianti sciistici), 7 (Fiere, convegni e congressi), 8 (Centri termali e parchi di divertimento), 8-bis (Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie), 8-ter (Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò), 9-quater.1 (isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico). A ciascuna delle disposizioni abrogate non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica afferma che la norma introduce disposizioni di coordinamento normativo e pertanto non è suscettibile di determinare effetti di natura finanziaria. In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che a nessuna delle disposizioni abrogate sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica”. cdn/AGIMEG