“L’articolo 9 dispone la sospensione per trenta giorni di alcuni procedimenti amministrativi il cui espletamento spetta a personale di pubblica sicurezza. Questo, al fine di liberare risorse di personale per fronteggiare l’emergenza dettata dalla diffusione del Covid-19. I procedimenti amministrativi – i cui termini sono qui sospesi con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge – sono quelli relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell’interno e delle autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza, in materia di: armi, munizioni ed esplosivi; esercizi di giochi e scommesse; agenzie di affari; fabbricazione e commercio di oggetti preziosi; istituti di vigilanza e investigazione privata; soggiorno degli stranieri; iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l’esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi. Così l’elencazione recata dalla lettera a) dell’unico comma di cui si compone questo articolo del decreto-legge. Sono – ad eccezione del soggiorno degli stranieri – attività per le quali è richiesta apposita licenza (o iscrizione in elenchi) secondo specifiche previsioni contenute nel regio decreto n. 773 del 1931 recante il Testo unico di pubblica sicurezza (o nel decreto-legge n. 8 del 2007, per i servizi di controllo negli impianti sportivi, e nella legge n. 94 del 2009, per i servizi di controllo nei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo). L’autorizzazione è per lo più rilasciata dal questore (invece dal prefetto, per gli istituti di vigilanza e investigazione privata e per i servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo; per i servizi negli impianti sportivi, una ‘compresenza’ di competenze del prefetto e del questore è disegnata dalle norme applicative quali recate dal decreto del Ministro dell’interno del 13 agosto 2019)”. E’ quanto sottolineato nel Dossier del Servizio Studi pubblicato alla Camera su “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. cdn/AGIMEG