Le Regioni possono introdurre misure ulteriormente restrittive senza incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. E’ quanto sottolineato nella documentazione per l’attività consultiva della Commissione Parlamentare per le questioni regionali sul DL Misure urgenti per affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. “L’articolo 3 prevede che nelle more dell’adozione dei DPCM ,e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. In base al comma 2, i sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”, si legge nel testo. “Tenuto conto che quasi la totalità delle misure per la gestione dell’emergenza sono potenzialmente idonee ad incidere, anche solo indirettamente, sulle attività produttive, si valuti la possibilità di precisare che la regione è tenuta ad astenersi dall’adozione di misure che incidano “direttamente” sulle attività produttive”, viene sottolineato nel testo. cdn/AGIMEG