“Attualmente, quindi, dalla Banca dati nazionale dell’Anagrafe zootecnica (BDN), sezione Equidi, sono ricavabili solo i dati relativi al numero di “allevamenti” a fini igienico sanitari (quindi, anche un singolo soggetto che gestisce un cavallo è considerato un “allevamento”). Dai dati assunti dal Ministero delle politiche agricole, aggiornati al 31 dicembre 2019, la consistenza complessiva di allevamenti in Italia (non i singoli capi) è di 154.880, suddivisi nei seguenti orientamenti produttivi: 60.247 allevamenti destinati al diporto e all’attività ippico sportiva; 25.782 con destinazione equestre senza fattrici; 18.952 con destinazione equestre con fattrici; 17.627 con orientamento ippico con fattrici; 9.602 con destinazione carne con fattrici; 7.312 con destinazione riproduzione (con fattrici); 5.598 con orientamento ippico senza fattrici; 4.107 con orientamento produttivo lavoro; 2.789 con orientamento produttivo carne senza fattrici; 1.722 con destinazione produzione senza riproduzione; 1.130 allevamenti senza indicazione dell’orientamento produttivo; 12 con destinazione altre finalità – giardino zoologico”. E’ quanto sottolineato nel Dossier per l’esame del disegno di legge “Disciplina dell’ippicoltura” pubblicato alla Camera. ” Nel 2011, l’UNIRE è stato trasformato nell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI – con il compito di: – promuovere l’incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine; – gestire i libri genealogici; – revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali; – affidare il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse; – valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti. Con l’art. 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 attuato, poi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali , adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 31 gennaio 2013, è stato disposto il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell’ex-ASSI, ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori, che sono state affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, 417 ha chiarito che le provvidenze corrisposte all’allevatore, prima dall’UNIRE oggi dal Mipaaf, costituiscono ricavi . Dette provvidenze possono classificarsi in: – provvidenze ai proprietari allevatori calcolate in percentuale variabile sull’ammontare dei premi delle singole corse, vale a dire sui premi vinti dai cavalli in corsa; – premi al traguardo spettanti ai proprietari in quanto esercenti attività agonistica. d’impresa, da contrapporre ai relativi costi. Il 6 maggio 2020 è stato emanato il decreto ministeriale n. 4701, recante i principi per la determinazione e l’erogazione di sovvenzioni da assegnare alle società di corse riconosciute. Quanto all’inclusione nell’ambito dell’ambito agricolo delle attività legate alla gestione e al mantenimento degli equidi, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori, dell’allenamento per lo svolgimento di prove di selezione e di competizioni sportive nonché dell’insegnamento della disciplina equestre da parte dei centri ippici e dei maneggi, si fa presente che tali attività sono al momento inquadrate o come attività commerciali tout court o come attività, sempre commerciali, svolte da associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 2891, associate alla FISE, Federazione italiana Sport Equestri. Con circolare 18/E del 1 agosto 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, relativamente a tali società, alcuni aspetti fiscali, tra i quali la possibilità di considerare rientranti nelle attività istituzionali proprie le attività di mantenimento del cavallo, anche qualora sia di proprietà degli iscritti alla stessa società, mantenendo, cosi, le agevolazioni fiscali proprie”, conclude. cdn/AGIMEG