Il DL Cura Italia, dopo il via libera del Senato, è approdato alla Camera. Nel testo licenziato dal Senato è stata confermata la proroga versamenti nel settore dei giochi, ma è stato abrogato invece l’articolo che riguardava il Potenziamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il DL Cura Italia è stato assegnato alla V Commissione Bilancio e Tesoro alla Camera, dovrà ricevere il parere delle Commissioni: I Affari Costituzionali, II Giustizia, III Affari Esteri, IV Difesa, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche UE, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e del Comitato per la legislazione. Nel Dossier sul DL Cura Italia pubblicato alla Camera viene sottolineato che: “L’articolo 69 dispone la proroga del versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi c.d. Amusement With Prizes (AWP o new slot) e Video Lottery Terminal (VLT), del canone per la concessione della raccolta del Bingo, nonché la proroga dei termini per l’indizione, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una gara per una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, la proroga dei termini per l’indizione di gare per le scommesse e il Bingo, del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l’entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico. Nella relazione illustrativa il Governo sottolinea che, per effetto dei vari DPCM succedutisi nei mesi di febbraio e marzo per far fronte all’emergenza legata alla COVID-19, sarebbe divenuta difficile, se non impossibile, la raccolta di gioco pubblico sia per la chiusura di sale giochi, sale con apparecchi da intrattenimento, bar e altri esercizi pubblici, sia per la restrizione della circolazione sul territorio che impedisce il prelievo di contante dagli apparecchi. L’articolo in esame dispone pertanto una serie di sospensioni e proroghe di versamenti al fine di consentire agli operatori della filiera del gioco e ai concessionari di Stato di fronteggiare la carenza di liquidità connessa all’emergenza, evitando, di conseguenza, ricadute negative sull’occupazione. In particolare, il comma 1 dispone la proroga al 29 maggio 2020 (in luogo del 30 aprile) della scadenza dei termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) (apparecchi c.d. Amusement With Prizes (AWO) ovvero new slot) e lettera b) (apparecchi c.d. Video Lottery Terminal (VLT)), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e del canone concessorio. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo. Saranno addebitati gli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo. L’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020”, si legge nel Dossier. “Gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) del regio decreto n. 773 del 1931, cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot), sono quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal MEF – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del MEF – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (articolo 110, comma 6, lettera a)). Si tratta inoltre (articolo 110, comma 6, lettera b) del regio decreto n. 773 del 1931) degli apparecchi facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, c.d. Video Lottery Terminal (VLT). Per tali apparecchi, con regolamento del MEF di concerto con il Ministro dell’interno sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. Il comma 2 dispone la sospensione, a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di interruzione dell’attività, del versamento del canone di cui all’articolo 1, comma 636, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013). Ciò a seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo prevista dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, articolo 2, e successive modificazioni ed integrazioni”, aggiunge il testo. “L’articolo 1, comma 636, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), in materia di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, dispone che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro il 30 settembre 2020, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro a una gara, per l’attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco attenendosi ai seguenti criteri direttivi: a) introduzione del principio dell’onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia minima corrispettiva per l’attribuzione di ciascuna concessione; b) durata delle concessioni pari a nove anni, non rinnovabile; c) versamento della somma di euro 7.500, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita; d) all’atto dell’aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione; d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato; e) determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000 dell’entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell’Amministrazione statale, durante l’intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite. Il comma 3 dispone la proroga di 6 mesi dei termini previsti dall’articolo 1, comma 727, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) e dagli articoli 24 (proroga dei termini per l’indizione delle gare scommesse e Bingo), 25 (termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco) e 27 (entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico) del decreto legge n. 124 del 2019 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili). I commi 727-730 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), stabiliscono l’indizione di una gara per l’affidamento da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di concessioni in scadenza per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro. Il comma 727, in particolare, attribuisce all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di indire, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, una gara entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza. Il comma 4 rinvia all’articolo 126 per la copertura degli oneri, quantificati dalla relazione tecnica, ai fini dell’indebitamento netto, in circa 29,4 milioni di euro per l’anno 2020”, conclude. Nel testo anche la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati. “L’articolo 117 proroga il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, estendendolo, dal 31 marzo 2020 attualmente previsto, al nuovo termine di non oltre 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, già dichiarato per sei mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Con una modifica approvata dal Senato, si sopprime il riferimento, previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, ai soli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, risultando la proroga in parola non più limitata ai suddetti atti. Nel dettaglio, la norma proroga il termine, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni (nel testo vigente, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti); tale termine, che era previsto, in base a successive disposizioni di proroga, fino a non oltre il 31 marzo 2020, viene così esteso a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al Codiv-19, come dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Con una modifica approvata dal Senato, si è soppresso il riferimento, previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, ai soli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti. Per effetto di tale modifica, la proroga prevista dalla disposizione in esame non risulta piú limitata ai suddetti atti. Si ricorda che la citata delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, ha dichiarato, in relazione al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, lo stato di emergenza per 6 mesi dalla data della delibera stessa. L’art. 7 comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha previsto che il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in carica alla data del 19 settembre 2019 continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 marzo 2020. La disposizione è stata oggetto di proroga, ai sensi dell’articolo 2, co. 1, del D.L. n. 162 del 2019 (c.d. Proroga termini, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8), che ha prorogato le funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, per il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio, e comunque non oltre il 31 marzo 2020, mentre il termine innanzi previsto era il 31 dicembre 2019. La Relazione illustrativa al decreto-legge evidenzia come la norma intenda evitare che le procedure previste per il rinnovo dei predetti organi debbano svolgersi in un periodo caratterizzato da una possibile limitazione dell’attività delle Camere, chiamate a partecipare al rinnovo. Si segnala, infine, che gli organi del Garante per la protezione dei dati personali sono oggetto di proroga nei termini ed in base a quanto disposto dall’articolo 118 del presente decreto-legge”, aggiunge il testo. “Con riferimento al settore dei giochi, il decreto-legge n. 18 del 2020 dispone la proroga del versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi c.d. Amusement With Prizes (AWP o new slot) e Video Lottery Terminal (VLT), del canone per la concessione della raccolta del Bingo, nonché la proroga dei termini per l’indizione, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una gara per una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, la proroga dei termini per l’indizione di gare per le scommesse e il Bingo, del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l’entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 69)”, viene ricordato nel quadro di sintesi degli interventi. cdn/AGIMEG