Prosegue il lavoro della Camera sul DL Imprese. E’ stato espresso parere favorevole con
osservazioni al testo dalla II Commissione Giustizia. Parere favorevole con
condizione dalla IV Commissione Difesa. Osservazioni e condizione non riguardano il settore del gioco. Parere favorevole con osservazioni anche dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea, che sottolinea “con riferimento alle misure in materia di accesso al credito per le imprese, di cui agli articoli 1 e 2, e Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese, di cui all’articolo 13, si valuti l’opportunità di prevedere, nel rispetto del nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato definito dalla Commissione europea: l’estensione della platea dei soggetti che possono richiedere i finanziamenti assistiti dalle garanzie alle associazioni tra liberi professionisti e a tutti coloro che svolgono attività professionale nella forma del lavoro autonomo con partita IVA; un allungamento della durata dei finanziamenti assistiti da garanzia statale da 6 a 10 anni, oltre il termine di preammortamento, previa notifica ed autorizzazione della Commissione europea, tenuto conto di quanto previsto dalla nuova disciplina temporanea sugli aiuti di Stato, che consente agli Stati membri di definire, entro i limiti definiti dalla medesima disciplina, regimi di aiuto per i quali è possibile modulare la durata della garanzia, i premi di garanzia e la copertura della garanzia per ciascun prestito individuale; una elevazione della percentuale di garanzia pubblica in favore delle imprese che accedono a finanziamenti fino a 800 mila euro; l’armonizzazione della disciplina tra le due tipologie di finanziamento previste (SACE e Fondo di garanzia PMI) onde evitare l’utilizzo delle garanzie pubbliche per la mera ristrutturazione di debiti pregressi; la previsione dell’obbligo di costituire, per ogni nuovo finanziamento assistito da garanzia pubblica, un conto corrente appositamente dedicato per tracciare i relativi flussi; con riferimento al divieto di distribuzione dei dividendi nel 2020 di cui all’articolo 1, comma 2), lettera i), una modifica volta a salvaguardare le PMI a conduzione familiare, il cui prelievo degli utili è, di norma, in conto stipendi; al fine di accelerare l’erogazione dei finanziamenti garantiti, rendere più chiari i presupposti per la loro concessione del finanziamento, riducendo gli ambiti di discrezionalità dei finanziatori e velocizzando l’erogazione, in modo da arginare il rischio legale per la banca; al fine di definire una migliore tempistica per lo svolgimento dell’istruttoria da parte degli intermediari, snellire le procedure per la verifica dei presupposti per l’accesso al credito da parte delle banche, in particolare mediante l’uso dell’istituto dell’autocertificazione, ferma restando la procedura sostanzialmente automatica prevista per le richieste di finanziamenti alle PMI fino a venticinque mila euro; in particolare, il possesso dei requisiti potrebbe essere oggetto di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in analogia a quanto avvenuto nelle esperienze di altri Paesi europei, dove l’erogazione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato è subordinata esclusivamente all’accertamento da parte dell’istituto di credito del possesso delle condizioni soggettive di accesso da effettuare sulla base della documentazione fornita dall’impresa, senza ulteriore valutazione del merito creditizio, la quale si intenderebbe assolta con la sola verifica formale della sussistenza dei requisiti previsti dal decreto-legge; b) con riferimento alle disposizioni in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, di cui agli articoli da 15 a 17, si valuti l’opportunità di individuare preventivamente le singole imprese destinatarie degli obblighi legislativi in quanto considerate strategiche; si valuti altresì l’opportunità di precisare le modalità di esercizio dei poteri speciali nel settore bancario e assicurativo, al fine di effettuare un coordinamento con la disciplina prudenziale che demanda alla Banca centrale europea, su proposta della Banca d’Italia, l’autorizzazione all’acquisto di partecipazioni rilevanti; c) con riferimento ai versamenti tributari e contributivi, si valuti l’opportunità di una ulteriore proroga della sospensione dei termini per i versamenti, estendendone anche l’ambito di applicazione e prevedendo, per le imprese di minori dimensioni, modalità di sospensione dei versamenti modulate in modo differenziato in funzione della entità della riduzione del fatturato registrata in ragione dell’emergenza epidemiologica; d) quanto alla sanificazione degli ambienti di lavoro, si valuti l’opportunità di un ulteriore rafforzamento del credito imposta previsto dall’articolo 30, nonché una sua estensione ad ulteriori tipologie di costi affrontati dalle imprese per garantire la salute sui luoghi di lavoro attraverso presidi anti-Covid”. Via libera invece dalla XII Commissione Affari Sociali. Il testo è atteso in Aula per il prossimo 18 maggio. cdn/AGIMEG