Decreto Milleproroghe: riduzione Preu sugli apparecchi, concessioni e prelievo erariale sul Bingo, tassazione scommesse. Le Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali “tagliano” gli EMENDAMENTI. Ecco tutti quelli INAMMISSIBILI

Stop a oltre un terzo degli emendamenti al Milleproroghe. Non hanno infatti passato il vaglio delle ammissibilità oltre 900 emendamenti sui circa 2.500 presentati dai gruppi nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera. Per quanto riguarda il settore del gioco, sono state considerate inammissibili le seguenti proposte emendative: D’Attis 3.15, che riconosce un credito d’imposta pari al 50 per cento della spesa affrontata per le spese derivanti dalla sostituzione delle schede di gioco negli apparecchi da intrattenimento; D’Attis 3.19, che dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2022 riduce l’aliquota del prelievo erariale Unico sugli apparecchi da gioco (newslot); Vitiello 3.118, che modifica i criteri per l’emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attuativo della « lotteria degli scontrini »; Topo 3.300, che consente esclusivamente tramite presentazione di un valido documento di riconoscimento l’accesso alle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché alle aree o sale in cui sono installati i videoterminali e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi; Topo 3.243, che, a decorrere dall’1° gennaio 2021 e fino alla data di assegnazione delle nuove concessioni, rimodula il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del Bingo; Russo Paolo 3.022, che rimodula la tassazione sulle scommesse ippiche e sportive; D’Attis 3.013, che detta disposizioni per la chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive; Braga 1.161, che proroga un termine scaduto il 28 febbraio 2013 al 31 marzo 2021, in relazione alla revisione dello statuto della società per la gestione della casa da gioco di Campione d’Italia, nonché abroga le disposizioni in merito alla quantificazione del contributo che deve essere annualmente costituito a valere sui proventi della casa da gioco; Buratti 3.321, che autorizzata l’Agenzia delle dogane a conferire ulteriori incarichi di livello dirigenziale generale per esigenze organizzative e di funzionamento. Ecco il testo degli emendamenti inammissibili:

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti: 19. All’articolo 10-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Il termine del 28 febbraio 2013 di cui al comma precedente è prorogato al 31 marzo 2021 per consentire alla società già costituita di approvare e trasmettere al Ministero dell’interno una revisione dello statuto funzionale al risanamento societario conseguente alla cessazione del fallimento e al superamento della crisi sociooccupazionale di Campione d’Italia di cui all’articolo 25-octies del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136 ». 20. Il comma 2 dell’articolo 10-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 è abrogato.

Braga (PD), Currò (M5S), Butti (FdI), Fragomeli (PD)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7-bis. In ragione della straordinaria emer- genza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50 per cento della spesa affrontata per le spese derivanti dalla sostituzione delle schede di gioco di cui all’art. 1 comma 732, della legge n. 160 del 2019, fino ad un massimo del 20 per cento del fatturato del 2019 per ogni singolo beneficiario. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri (FI)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7-bis. A far data dal 1° febbraio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l’aliquota del Prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 lettera a) del Testo unico della legge di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è pari al 23,85 per cento delle somme giocate. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 1.200 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.500 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri (FI)

Sostituire il comma 9 con il seguente: 9. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 544 è sostituito dal seguente: « 544. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’avvio e per l’attuazione della lotteria, oltre ai beni e ai servizi che, essendo esclusi dalla lotteria degli scontrini in quanto non soggetti a corrispettivi, sono esclusi dai rimborsi di cui all’articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al comma 540. ».

Vitiello, Marco Di Maio, Del Barba (ITALIA VIVA)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti: 10-bis. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall’articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1° gennaio 2021 l’accesso a dette aree è consentito esclusivamente tramite presentazione di un valido documento di riconoscimento. Al fine di rendere più celeri le procedure di accesso e quelle di controllo, con determinazione direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 marzo 2021 sono disciplinate le modalità di controllo dell’ingresso della clientela a dette aree e gli obblighi cui sono tenuti i titolari degli eser- cizi. Conseguentemente, l’articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato. 10-ter. Per disincentivare le condotte elusive del divieto di ingresso ai minori alle aree dedicate al gioco con vincita in denaro, all’articolo 7, comma 8 del predetto decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: « è punita ai sensi dell’articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro dieci mila a euro quaranta mila ».

Topo (PD)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) a decorrere dall’1 gennaio 2021 e fino alla data di assegnazione delle nuove concessioni il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del Bingo sono fissati, rispettivamente, nella misura dell’11,50 per cento e dell’1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. ».

Topo (PD)

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente: Art. 3-bis. (Tassazione scommesse ippiche e sportive) 1 Al fine di uniformare la tassazione nel settore delle scommesse ippiche a quelle sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall’emergenza pandemica COVID19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con l’articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta di dette scommesse, rilevata bimestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete « fisica » al 34 per cento e per il « gioco a distanza » al 38 per cento, nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete « fisica » al 25 per cento e per il « gioco a distanza » al 29 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete « fisica » al 20 per cento e per il « gioco a distanza » al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli.

Paolo Russo (FI)

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente: Articolo 3-bis. (Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive) 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché di contenziosi di natura civile in essere, secondo i criteri di seguito indicati: a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale; b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali. 2. All’onere di cui al comma 1, pari a 48,5 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri (FI)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. All’articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: « 1-quater. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, assicurando il rispetto del potenziale limite finanziario massimo calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), è autorizzata a conferire ulteriori incarichi di livello dirigenziale generale per esigenze organizzative e di funzionamento tale che il rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 30. ».

Buratti (PD)

cdn/AGIMEG