Camera, il decreto sull’emergenza Covid-19 e sullo svolgimento delle elezioni nel 2021 è legge

Con 220 voti favorevoli, 25 contrari, 132 astenuti, la Camera ha convertito in via definitiva il decreto n. 2/2021 sull’emergenza Covid-19 e sullo svolgimento delle elezioni nel 2021. Il testo, che ora è legge, tra le varie misure prevede la proroga al 30 aprile dello stato di emergenza; fino al 27 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome; fino al 27 marzo 2021, è consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. “Sono denominate: a) « Zona bianca », le regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso; b) « Zona arancione », le regioni, di cui al comma 16-quater, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con un livello di rischio almeno moderato, nonché le regioni, di cui al comma 16-quinquies, che, in presenza di un’analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto; c) « Zona rossa », le regioni, di cui al comma 16-quater, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato; d) « Zona gialla », le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b) e c)”. cdn/AGIMEG