E’ stato dichiarato ammissibile in V Commissione (Bilancio) alla Camera l’emendamento a firma Gagnarli (M5S) al DL Cura Italia che prevede misure di sostegno all’ippica. Ecco il testo:
Dopo l’articolo 78, aggiungere i seguenti:
Art. 78-bis.
(Misure urgenti di sostegno al settore ippico in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19)
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, che ha imposto la sospensione delle gare ippiche sull’intero territorio nazionale, e della conseguente necessità di intervento a supporto della filiera ippico nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, fino alla conclusione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, limitatamente al periodo di mancato e/o ridotto svolgimento delle corse ippiche, ad erogare, nel rispetto della Comunicazione C(2020)1863 della Commissione europea, un contributo mensile ai proprietari dei cavalli, agli allevatori, agli allenatori, quantificato forfettariamente per cavallo attivo nel biennio 2018-2019. La ripartizione fra gli aventi diritto che saranno individuati terrà conto delle percentuali di ripartizioni previste dai vigenti regolamenti delle discipline di corsa. Un contributo forfettario potrà essere dato anche ai fantini e ai driver, se in attività, secondo il livello dei premi percepiti nel medesimo biennio e se non beneficiano di altre forme di sostegno. I contributi assegnati ai sensi del presente comma sono sottoposti al medesimo regime fiscale vigente per l’assegnazione dei premi. L’individuazione dei cavalli in attività ai sensi del primo periodo, la determinazione concreta dei contributi da erogare ai singoli aventi diritto e le ulteriori modalità di attribuzione del contributo, anche tramite l’utilizzo dello strumento di cui al comma 2, sono stabilite con decreto del competente direttore generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l’utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesorieri, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della comunicazione della Commissione «Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 I/01)», attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell’esercizio finanziario.
3. All’onere derivante dal comma 1 del presente articolo, non inferiore ad euro 6 milioni di euro per ciascun mese di inattività, o pro-quota, a partire dal mese di marzo 2020, e per il periodo di sospensione delle gare ippiche nazionali, e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, per un massimo quindi di 60 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, in ragione di mese, delle risorse già appostate alla Missione 9 – Agricoltura, programma 9.6 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione, azione 5 – Interventi a favore del settore ippico, Capitoli 2295 e 2298 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’anno finanziario 2020. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.
Non è stato segnalato invece il solo emendamento presentato all’articolo 69, che contiene le disposizioni sui giochi, a firma Prestigiacomo (FI), che faceva slittare al 2021 alcune imposte doganali e chiedeva di utilizzare risorse del reddito di cittadinanza per la copertura finanziaria. Due invece gli emendamenti riguardanti le misure a sostegno dello sport che figurano tra i segnalati. Si tratta di quello a firma Morrone (Lega Nord): “Apportare le seguenti modificazioni: al comma 1, dopo le parole: «civilmente riconosciuti» inserire le seguenti: e le società sportive professionistiche; al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con un reddito annuale lordo superiore ai 50.000 euro»”. E quello a firma Fassina (LeU): “Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: 6-bis. La sospensione degli adempimenti di cui al presente articolo si estende anche agli enti esonerati dalla trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate, mediante apposito modello, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali come le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non imponibili secondo la normativa vigente. 6-ter. Ai sensi del comma 6-bis, sono sospesi gli adempimenti dei seguenti soggetti: a) enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale; b) associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro ai quali si applica il regime speciale IVA ed imposte dirette ai sensi della legge n. 398 del 1991; c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995; d) patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali; e) Onlus, di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997; f) enti destinatari di una specifica disciplina fiscale. 6-quater. Sono sospesi gli adempimenti dei seguenti soggetti, già autorizzati dalla normativa vigente a trasmettere i propri dati all’Agenzia delle entrate con modalità semplificate: a) associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelle espressamente esonerate; b) associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000; c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello; d) associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 361 del 2000; e) associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali io Stato ha stipulato patti, accordi o intese; f) movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo; g) associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime; h) l’Anci, comprese le articolazioni territoriali; i) associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; l) associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa; m) le federazioni sportive nazionale riconosciute dal CONI”.
All’articolo 65, che riguarda le agevolazioni sul canone di locazione per alcuni esercizi, comprese sale giochi e scommesse, invece, ci sono tra i segnalati gli emendamenti Moretto (IV) e Nardi (PD)
Apportare le seguenti modificazioni: sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti conduttori di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, possono avvalersi della facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione, nella misura del 60 per cento dell’ammontare, relativo al mese di marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito d’imposta di pari importo in favore del locatore.; dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2.1. Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di inadempimento del conduttore.
Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane (PD).
Apportare le seguenti modificazioni: al comma 1: dopo le parole: attività d’impresa aggiungere le seguenti: , ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti; aggiungere, in fine, le seguenti parole: , C/3, A/10 e D/2.
Moretto, Mor, D’Alessandro.
Infine, non è stato segnalato nessun emendamento tra quelli presentati all’articolo 117 che riguarda le misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. cdn/AGIMEG