Camera, Attività di Controllo Parlamentare: “Non ancora avviata procedura rinnovo cariche AGCOM”

“L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, aveva ulteriormente prorogato, fino al 31 marzo 2020, le funzioni di ordinaria amministrazione e quelle urgenti e indifferibili dei componenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM Angelo Marcello Cardani (presidente), Antonio Martusciello, Francesco Posteraro, Antonio Nicita e Mario Morcellini (commissari), il cui mandato è scaduto il 25 luglio 2019. Si segnala che l’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha ulteriormente prorogato tali funzioni “fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.”. Si segnala, inoltre, che nella seduta della Camera dei deputati del 18 marzo 2020 è stato reso noto che le votazioni per l’elezione dei due componenti dell’Autorità di competenza di questo ramo del Parlamento, che erano state previste – da ultimo – per il 25 marzo 2020, sono rinviate a data da stabilirsi”. E’ quanto si legge nell’Attività di Controllo Parlamentare pubblicata alla Camera riguardo le cariche scadute alla data del 31 maggio 2020 o in scadenza entro il 31 agosto 2020 per le quali non risulta avviata la procedura di rinnovo. “Il 25 luglio 2019 è scaduto il mandato del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM, Angelo Marcello Cardani, il quale era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2012. Parimenti sono scaduti i mandati dei commissari Antonio Martusciello, eletto dalla Camera il 6 giugno 2012, Francesco Posteraro, eletto dal Senato il 6 giugno 2012, Antonio Nicita, eletto dalla Camera il 14 novembre 2013, e Mario Morcellini, eletto dal Senato il 1° febbraio 2017. Si segnala che nella seduta della Camera dei deputati del 18 marzo 2020 è stato reso noto che le votazioni per l’elezione dei due componenti di competenza di questo ramo del Parlamento, che erano state previste – da ultimo – per il 25 marzo 2020, sono rinviate a data da stabilirsi. Si ricorda che, relativamente a tale Autorità, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, prevedeva all’articolo 7 che il presidente e i componenti del consiglio in carica alla data del 19 settembre 2019 continuassero a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo organo collegiale e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019. L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, modificando il sopra ricordato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2019, aveva poi prorogato il suddetto termine al 31 marzo 2020. Si segnala, infine, che l’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha ulteriormente prorogato tali funzioni “[…] fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020.”. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, primo, secondo e terzo periodo della legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’AGCOM, sono organi dell’Autorità: il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell’Autorità e da due commissari. Il consiglio – aggiunge – è costituito dal presidente e da tutti e quattro i commissari. In conformità dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 1, la designazione del nominativo del presidente dell’Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 481 del 1995. Quest’ultima disposizione prevede – al comma 7, terzo e quarto periodo – che in nessun caso la nomina possa essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le stesse Commissioni possono procedere all’audizione del designato. Infine, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, penultimo periodo, della sopracitata legge n. 249 del 1997, il presidente dell’Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro delle comunicazioni (attualmente Ministro dello sviluppo economico). Per quanto riguarda la nomina dei commissari, essi sono eletti per metà dalla Camera e per metà dal Senato, ai sensi del quarto periodo del medesimo comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 249 del 1997. Peraltro, per effetto dell’articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “Salva Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i componenti del consiglio dell’Autorità sono stati ridotti da otto a quattro, escluso il presidente. Ciò ha comportato altresì la riduzione da quattro a due, sempre escluso il presidente, dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti e della commissione per i servizi e i prodotti. Di conseguenza, l’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha modificato la disciplina relativa alle modalità di elezione da parte dei due rami del Parlamento dei commissari dell’AGCOM. Il presidente e i commissari rimangono in carica sette anni e, anche alla luce, da ultimo, del divieto disposto in via generale dall’articolo 23, comma 3, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, non possono essere rieletti, a meno che non abbiano esercitato il mandato per un periodo inferiore a tre anni, in sostituzione di altri commissari che non abbiano portato a termine il mandato. La legge istitutiva affida all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM il compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali degli utenti in materia. Come specificato nel suo sito internet, l’Autorità svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo, dell’editoria e, più recentemente, delle poste”, conclude. cdn/AGIMEG