In Aula alla Camera la discussione sulle linee generali e, previo esame e votazione delle questioni pregiudiziali presentate, l’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, approvato dal Senato.
Nel testo l’obbligo di Green pass rafforzato per una serie di attività, tra cui le sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
“L’articolo 5 e il comma 1 dell’articolo 5-bis operano il riordino di un complesso di disposizioni che subordinano l’accesso a determinati ambiti e attività al possesso di un certificato verde COVID-19 di base (quali mense e catering, concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati) oppure, in altri casi, al possesso di un omologo certificato rafforzato (quali servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all’aperto o al chiuso; alberghi e servizi di ristorazione svolti all’interno degli alberghi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre; sagre e fiere, convegni e congressi; centri culturali, centri sociali e ricreativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; impianti di risalita; sale da ballo e discoteche)”, ha sottolineato in XII Commissione Permanente (Affari sociali) Maria Teresa Baldini (IV).
“L’articolo 5 – modificato nel corso dell’esame al Senato – e il comma 1 dell’articolo 5-bis – articolo inserito nel corso dell’esame al Senato – operano il riordinodi un complesso di disposizioni che subordinano l’accesso a determinati ambiti e attività al possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) di base oppure (in altri casi) al possesso di un omologo certificato rafforzato – generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione (contro il COVID-19) o da guarigione (dal medesimo COVID-19), con esclusione dei certificati generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido -; resta fermo che l’accesso è consentito anche ai soggetti che abbiano un’età anagrafica inferiore a dodici anni ed a quelli che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il COVID-19. L’intervento di riordino in esame determina altresì le seguenti modifiche rispetto alle corrispondenti norme vigenti: esplicita che le disposizioni in esame si applicano fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; per i corsi di formazione, pubblici e privati, in presenza, estende (in virtù del riferimento all’intero territorio nazionale) alle zone arancioni e rosse la possibilità di accesso mediante il possesso del certificato verde COVID-19 di base, mentre la formulazione attuale, per tali zone, subordina il relativo accesso al possesso del certificato rafforzato; specifica che la condizione del possesso del certificato verde (nella fattispecie, rafforzato) si applica anche alle feste diverse da quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose e agli eventi assimilati alle feste; inserisce la fattispecie della partecipazione del pubblico alle cerimonie pubbliche tra quelle soggette alla condizione del possesso del certificato verde (nella fattispecie, del certificato rafforzato). La lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 5-bis reca una novella di coordinamento, in relazione alla novella posta dal comma 1 dell’articolo 5-bis”, si legge nella documentazione per l’attività consultiva della I Commissione.
“L’articolo 5 – modificato nel corso dell’esame al Senato – e il comma 1 dell’articolo 5-bis – articolo inserito nel corso dell’esame al Senato – operano il riordino28 di un complesso di disposizioni che subordinano l’accesso a determinati ambiti e attività al possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) di base oppure (in altri casi) al possesso di un omologo certificato rafforzato – generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione (contro il COVID-19) o da guarigione (dal medesimo COVID-19), con esclusione dei certificati generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido -; resta fermo che l’accesso è consentito anche ai soggetti che abbiano un’età anagrafica inferiore a dodici anni ed a quelli che presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione contro il COVID-1929. L’intervento di riordino in esame determina altresì le seguenti modifiche rispetto alle corrispondenti norme vigenti: esplicita che le disposizioni in esame si applicano fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-1930; per i corsi di formazione, pubblici e privati, in presenza, estende (in virtù del riferimento all’intero territorio nazionale) alle zone arancioni e rosse31 la possibilità di accesso mediante il possesso del certificato verde COVID-19 di base, mentre la formulazione attuale32, per tali zone, subordina il relativo accesso al possesso del certificato rafforzato33; specifica che la condizione del possesso del certificato verde (nella fattispecie, rafforzato) si applica anche alle feste diverse da quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose34 e agli eventi assimilati alle feste; inserisce la fattispecie della partecipazione del pubblico alle cerimonie pubbliche tra quelle soggette alla condizione del possesso del certificato verde (nella fattispecie, del certificato rafforzato). La lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 5-bis reca una novella di coordinamento, in relazione alla novella posta dal comma 1 dell’articolo 5-bis.
Nel contesto del riordino di cui all’articolo 5 e articolo 5-bis, comma 1, in esame: – l’elenco degli ambiti ed attività il cui accesso è subordinato al possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) di base – ovvero ad una delle condizioni di esenzione suddette – è ora posto dalla nuova versione dell’articolo 9-bis, comma 1, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, ferme restando le fattispecie di ambiti ed attività individuate da altre norme, tra cui quelle stabilite dal comma 1-bis dello stesso articolo 9-bis e dal relativo decreto attuativo (D.P.C.M. 21 gennaio 2022); – l’elenco degli ambiti ed attività il cui accesso è subordinato al possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) rafforzato – ovvero ad una delle condizioni di esenzione suddette – è posto dal nuovo articolo 9- bis.1 del citato D.L. n. 52 (articolo che viene ivi inserito mediante l’articolo 5-bis, comma 1, in esame), ferme restando le fattispecie di ambiti ed attività individuate da altre norme. In ogni caso, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi – oggetto, con riferimento all’intero territorio nazionale, dei due elenchi – sono ammessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti, con riferimento alle zone bianche, dalle disposizioni transitorie in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 (e dai relativi protocolli e linee guida). Nell’ambito del suddetto riordino, la nuova versione dell’articolo 5 provvede anche ad alcune abrogazioni e soppressioni di disposizioni che vengono ora trasposte nel suddetto articolo 9-bis.1 (o che sono assorbite da quest’ultimo)35.
Riguardo ai due elenchi suddetti e, in particolare, alle norme – ivi oggetto di assorbimento – che siano poste dal presente D.L. n. 221 o da altri decreti-legge in fase di conversione, si rileva che: – il complesso delle nuove disposizioni in esame assorbe la norma di proroga relativa alle zone bianche, posta dalla versione originaria dell’articolo 8, comma 5, del presente D.L. n. 221 – proroga concernente la disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 6 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, della L. 21 gennaio 2022, n. 3, e successive modificazioni, comma che viene abrogato dalla nuova versione del successivo articolo 18 -; – l’elenco relativo al certificato verde di base assorbe la disposizione di cui alla versione originaria dell’articolo 8, comma 2, del presente D.L. n. 221 sui corsi di formazione privati36; – l’elenco relativo al certificato verde rafforzato comprende anche: i servizi di ristorazione, ivi compresi quelli al banco oggetto della versione originaria del presente articolo 5 (ferma restando per le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale l’inclusione nell’altro elenco, relativo al certificato verde di base, in conformità con la relativa disposizione vigente); le fattispecie già soggette alla condizione del certificato verde rafforzato in base alla versione originaria dell’articolo 8, comma 1, del presente D.L. n. 221 e all’articolo 1, commi 1, 3 e 4, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, D.L. di cui il medesimo emendamento 2.1000 dispone l’abrogazione con la salvezza degli effetti già prodottisi; – il medesimo elenco relativo al certificato verde rafforzato – il quale, così come l’elenco relativo al certificato di base, si riferisce all’intero territorio nazionale – costituisce anche la trasposizione della novella relativa alle zone rosse di cui all’articolo 4 del D.L. 4 febbraio 2022, n. 5, in fase di conversione alle Camere; si ricorda che tale articolo novella parzialmente il comma 2-bis del citato articolo 9-bis del D.L. n. 52, comma che è oggetto di abrogazione da parte del comma 1, lettera b), della nuova versione del presente articolo 5. Si rileva che, per le palestre e per le attività relative agli sport di squadra e di contatto37, il nuovo elenco (relativo al certificato verde rafforzato) reca una terminologia uniforme, coerente con le indicazioni già contenute nella tabella presente nelle faq su sito internet istituzionale governativo – mentre le disposizioni vigenti fanno testuale riferimento alle palestre solo per le attività al chiuso e agli sport di contatto (che siano diversi da quelli di squadra) solo per le attività all’aperto38 -. La lettera c) del comma 2 del suddetto articolo 5-bis inserisce il richiamo del nuovo articolo 9-bis.1 – articolo viene inserito, come detto, nel D.L. n. 52 – nell’elenco di riferimenti normativi di cui al comma 10-bis dell’articolo 9 dello stesso D.L. n. 52, e successive modificazioni. Si ricorda che l’elenco posto da tale comma – unitamente all’integrazione al medesimo elenco operata (non in forma di novella) dall’articolo 5, comma 1, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 settembre 2021, n. 133 – concerne le norme che stabiliscono gli ambiti ed attività il cui accesso è subordinato al possesso di un certificato verde COVID-1939”. E’ quanto si legge nel Dossier del Servizio Studi. cdn/AGIMEG