L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento sull’individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e programma delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2025.
Nell’elenco delle attività economiche per le quali effettuare la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2025 figurano anche: “46.64.92 – Commercio all’ingrosso di attrazioni per parchi divertimento e parchi tematici e videogiochi; 92.00.01 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi; 93.29.30 – Gestione di apparecchi da intrattenimento che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone”.
Ecco il provvedimento:
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento dispone
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025
1.1 Ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2025, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono: – quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2024; – quelli funzionali alla attività di revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2023 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28 febbraio 2024; – quelli indicati nell’allegato 1 al presente provvedimento. 1.2 In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2025, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al precedente punto 1.1.
Attività economiche per le quali effettuare la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
2.1 Nell’allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. 2.2 Atteso quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO. 2.3 Tenuto conto di quanto indicato al punto precedente e della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, le attività economiche di cui al punto 2.1 sono individuate facendo riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025. 2.4 Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi alle attività economiche elencate nell’allegato 2, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2025, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Motivazioni
Il comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, come convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Tale disposizione prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati tali dati. Tanto premesso, con il presente provvedimento sono individuati, al punto 1, i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2025. Con riferimento a tali dati si ritiene possibile che, a seguito delle attività di elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto. In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi anche in considerazione di quanto previsto ai commi 4-bis e 4-ter del richiamato articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017. Al punto 2, il presente provvedimento, sulla base di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 9-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017, individua le ulteriori attività economiche, indicate nell’allegato 2, per le quali deve essere effettuata la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di imposta 2025. Al riguardo, tale disposizione prevede che «Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione». Nel merito si premette che, nel presente provvedimento, tali ulteriori attività economiche, sono state individuate tenendo conto della tempistica di aggiornamento degli indici prevista dall’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017. Al termine delle elaborazioni, atteso anche che il comma 2-bis del citato articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, prevede che l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO, possono essere previsti trasferimenti di codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un altro sottoposto a revisione, ovvero accorpamenti tra indici. Al riguardo, atteso che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 e che tale classificazione verrà adottata per gli adempimenti di natura amministrativa a partire dal 1° aprile 2025, le attività economiche indicate nel presente provvedimento, per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono individuate facendo riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.
Ulteriori dati per l’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2025
I dati nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2025, a seguito di approvazione con decreto ministeriale, sono i seguenti: – Condizione di Pensionato, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2024, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati. – Forma societaria Cooperativa, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2024, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati. – Consumi energetici, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2024, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati. – Età dei lavoratori dipendenti, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2024, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati. – Società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2024, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati. cdn/AGIMEG