Calcioscommesse, Consiglio di Stato nega risarcimento a Gheller. La FIGC non ha colpe per risoluzione contratto con il Pavia

Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar Lazio e nega a Mavillo Gheller – calciatore coinvolto nello scandalo calcio-scommesse del 2012, ma poi completamente prosciolto – il risarcimento del danno che avrebbe dovuto pagare la FIGC. Tutto parte dall’indagine sul calcio-scommesse condotta dalla Procura di Cremona nel 2012; tra i match sotto inchiesta anche quello tra il Novara (in cui Gheller militava) e il Siena del 1 maggio 2011. La Commissione Disciplinare della FIGC – nell’agosto 2012 – ha inflitto al calciatore una squalifica di 6 mesi per omessa denuncia della combine, sanzione poi confermata alcune settimane dopo dalle Sezioni Unite della Corte federale FIGC. Gheller si è ricolto quindi al TNAS che con il lodo emesso tra ottobre e novembre lo ha assolto da ogni addebito, “per assenza di elementi di prova del coinvolgimento del calciatore nei fatti addebitatigli”. Intanto però Gheller – a fine agosto 2012 – aveva risolto il contratto con il Pavia, formalmente si trattava di una risoluzione consensuale, ma secondo il calciatore il club gli aveva chiesto un passo indietro proprio a causa dello scandalo. Di qui la richiesta di risarcimento nei confronti della FIGC che il Tar Lazio – nel 2018 – ha accolto, liquidando il danno in circa 80mila euro.
Il Consiglio di Stato adesso annulla questa sentenza e respinge la richiesta di risarcimento. Per i giudici di Palazzo Spada “non vi è alcun un rapporto immediato e diretto” tra l’iniziale “squalifica per sei mesi inflitta al Gheller e la cessazione anticipata del rapporto contrattuale” con il Pavia. I giudici sottolineano infatti che la risoluzione consensuale firmata dal calciatore ” non contiene alcun riferimento alla sanzione disciplinare”. Inoltre, l’Accordo Collettivo anni 2012-2015 che regola i contratti tra giocatori professionisti e società di calcio prevede la risoluzione del contratto nei soli casi di “grave e constatata inadempienza contrattuale”. Si tratta di due ipotesi specifiche: la “partecipazione del tesserato a scommesse sportive, lecite o illecite, accertata con decisione definitiva dalle competenti Autorità sportive” e la “condotta del Calciatore tesa ad alterare illecitamente il risultato sportivo”. E il Consiglio di Stato sottolinea che “Si tratta di situazioni ben lontane dall’omessa denuncia della combine per cui il Gheller era stato sanzionato con la squalifica”. La sanzione comminata a Gheller – proseguono i giudici – ai sensi dello stesso Accordo Collettivo, avrebbe legittimato il club “esclusivamente” ridurre il compenso del calciatore, “per il periodo corrispondente alla durata della squalifica, per una misura non superiore al 60% degli importi dovuti per lo stesso periodo, in base alla gravità e alla volontarietà della violazione”. rg/AGIMEG