Sale giochi, sale scommesse, sale bingo, Tar Umbria: “Sospendere ordinanza di chiusura. Sale aperte come previsto dal DPCM”

Il Tar Umbria sospende l’ordinanza – del 19 ottobre – con cui la Regione aveva disposto la chiusura delle sale da gioco e prescrive l’applicazione dei DPCM del 13 e del 18 ottobre che consentono a queste attività di restare aperte dalle 18 alle 21. LO decide il Presidente della Prima Sezione con un decreto d’urgenza con cui accoglie le tesi di una sala. Il Presidente sottolinea che “l’istanza in esame evidenzia un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla sospensione delle attività” e che l’ordinanza “massimizza la restrizione della predetta attività rispetto alle più limitate previsioni restrittive emergenti dal combinato degli artt. 1, comma 6, lett. l del DPCM 13.10.2020 ed 1, lett d3 del DPCM 18.10.2020 (per effetto dei quali l’attività in discorso è consentita limitatamente alle ore 8-21, ma sempre a condizione che le Regioni e le abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10)”. Il Presidente sottolinea anche che il decreto risolve momentaneamente la controversia, il processo amministrativo prevede infatti che la richiesta di sospensiva avanzata dalla sala debba essere discussa nuovamente – di fronte all’intero Collegio, questa volta – in camera di consiglio. La prima data utile tuttavia è quella del 17 novembre, mentre l’ordinanza della Regione Umbria cesserà di avere applicazione il 14 novembre. IL ricorso comunque al momento è stato iscritto a ruolo per l’udienza del 17 novembre. Il Presidente conclude quindi che “è evidente la sussistenza di un danno grave ed irreparabile nell’attesa della trattazione collegiale dell’istanza, tuttavia da contemperarsi con il pressante pubblico interesse espresso dalle prescrizioni del settore e sopra richiamate”. rg/AGIMEG