Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha accorso il ricorso di una sala bingo di San Giorgio a Cremano (NA) per l’annullamento del provvedimento Adm a mezzo del quale è stata disposta la “inibizione della gestione del gioco del bingo nella sala” di via Buongiovanni. Il Collegio ritiene che il provvedimento indicato “sia stato emanato omettendo di considerare adeguatamente il fatto che la Società ricorrente aveva stipulato polizza fideiussoria rilasciata in data 13.06.2013 e, quindi, fosse titolare di una garanzia, con beneficiario l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Area Monopoli, la cui durata comprende l’arco temporale intercorrente dal 13.06.2013 al 29.07.2017. In sostanza, per la gestione in proroga, la Naintì s.r.l. era titolare di una idonea fidejussione nella disponibilità dell’ADM, avente decorrenza dalla data di scadenza della concessione a ben oltre la data del 31 dicembre 2016”. Quindi, ai fini dell’adozione del provvedimento di inibizione, per i giudici non si è tenuto conto del fatto “che la fidejussione presentata dalla società ricorrente aveva validità sino al 29 luglio 2017 e che (al momento delle contestazioni mosse dalla Società dalla parte resistente) risultava intervenuto il pagamento dei canoni mensili (circostanze queste comprovate da parte ricorrente e non utilmente contestate dalla resistente Agenzia)”. Alla luce di queste considerazioni il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto”. lp/AGIMEG