Bingo, Tar Campania: “Necessarie porte automatiche nelle sale per impedire l’accesso se la partita è in corso”

Le sale bingo devono istallare porte automatiche collegate “al computer del gioco, per consentire l’accesso dei giocatori tra una partita e la successiva e vietare l’accesso durante lo svolgimento del gioco”. E’ in sostanza quanto afferma il Tar Campania in un’ordinanza in cui conferma la sospensione della concessione disposta nei confronti di una sala bingo di Napoli. Tale obbligo discende dal decreto direttoriale  9 agosto 2002, che all’art. 1 comma 5 dispone “Ciascun accesso nella sala alla zona del gioco dovrà essere dotato, sulla porta, di un indicatore connesso automaticamente al computer del gioco, per consentire l’accesso dei giocatori tra una partita e la successiva e vietare l’accesso durante lo svolgimento del gioco”. La sala aveva adottato delle semplici porte basculanti, che tuttavia – secondo quanto riportato nella contestazione dei Monopoli – “consentivano il continuo andirivieni di giocatori”. Il Tar sottolinea  quindi “l’assenza del suindicato dispositivo connesso al computer di gioco”, definito dal decreto Aams  “in termini di ‘meccanismi di chiusura’, dispositivo che rientra nella scienza ed esperienza tecnica privata individuare”. Il giudice si sofferma anche sul fatto che la contestazione dei Monopoli facesse un riferimento al fatto che la porta non fosse sorvegliata, circostanza questa che rappresenta “un quid pluris motivazionale ma non sostanziando il fulcro della contestata violazione”.

 

In realtà la stessa sala aveva già subito un’analoga contestazione a inizio 2014, e anche in quel caso – sempre in sede cautelare – il Tar Napoli aveva accolto le ragioni dei Monopoli. L’osservanza della norma direttoriale” aveva spiegato allora, “non può arrestarsi al mero tenore letterale, dovendo la stessa essere interpretata in linea con la sua ratio, che è quella di impedire che durante le partite entrino in sala gioco avventori, dovendo pertanto il gestore di una sala bingo far corrispondere al segnale “attendere”/ “avanti”, l’effettiva ancorché provvisoria e non ermetica, chiusura delle porte”. E ancora, “al fine di assicurare la predetta funzione, a seguito di precedenti ispezioni (richiamate nelle difese svolte dall’Amministrazione) la ricorrente si era dotata di un addetto alla vigilanza delle porte di ingresso alla sala, il quale, peraltro, al momento dell’ispezione esitata nel gravato provvedimento, risultava assente”. gr/AGIMEG