“Il TAR Lazio definitivamente pronunciandosi, accoglie il primo e respinge il secondo ricorso previa riunione degli stessi”. E’ quanto si legge in una sentenza odierna del Tar del Lazio – Sede di Latina su due ricorsi intrapresi dal medesimo ricorrente contro Questura di Frosinone e Ministero dell’Interno, per “la revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività del gioco del bingo”. Con il primo ricorso è stata impugnata la nota con la quale il Questore della Provincia di Frosinone ha revocato l’autorizzazione per l’esercizio di una sala bingo gestita dall’interessato, sul rilievo dell’asserita mancanza del certificato di agibilità edilizia. Con il secondo ricorso, l’anno successivo, il ricorrente ha impugnato la nota con la quale l’Autorità questorile, “dopo avere dato atto della comunicazione di avvio del procedimento” ha di nuovo disposto la revoca immediata dell’autorizzazione per l’esercizio del gioco del bingo. “Con il primo motivo introdotto – si legge nella sentenza – la ricorrente contesta l’omesso invio, da parte dell’Autorità questorile, dell’avviso d’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione all’attività del gioco del Bingo che le avrebbe praticamente precluso ogni possibilità di interlocuzione prima dell’emissione del decreto d’annullamento di quest’ultima”. Secondo quanto sostenuto “l’osservanza delle garanzie procedimentali era necessaria in quanto la Questura, resa maggiormente edotta del quadro fattuale avrebbe verosimilmente atteso la definizione dell’istanza di sanatoria, prima di adottare gli atti oggetto della presente impugnazione”. Per il Collegio “detto ordine d’idee deve essere pienamente condiviso” visto che “la comunicazione dell’inizio del procedimento deve essere inviata al soggetto interessato, così da permettergli di presentare le proprie osservazioni in una fase tuttora preparatoria, nella quale, cioè, siano potenzialmente aperte tutte le possibile opzioni”. Per quanto riguarda il secondo ricorso – anch’esso avente ad oggetto la revoca autorizzazione bingo – va anzitutto detto che a seguito dell’ordinanza cautelare n. 208/14 di accoglimento della misura cautelare per motivi di carattere eminentemente formali – l’Amministrazione resistente ha proceduto alla comunicazione di avvio del procedimento. “Più in particolare – si legge – l’amministrazione, con tale ultimo provvedimento di revoca, nel prendere atto della vista ordinanza cautelare, ha comunicato, l’avvio del procedimento, facendo peraltro richiamo all’ordinanza di demolizione del fabbricato, il che certamente comportato il venir meno dell’agibilità, quindi, di una condizione a tutela della pubblica incolumità in ogni caso necessaria per l’esercizio dell’attività commerciale in questione”.”Ne consegue che – conclude la sentenza – la mancanza attuale del certificato di agibilità edilizia relativo al locale in cui si svolge l’attività assentita costituisce il presupposto legittimo posto a fondamento dell’impugnato provvedimento di revoca”. rg/AGIMEG