Bingo online, pubblicato Decreto Direttoriale del 18 luglio con condizioni generali di gioco e regole tecniche

Sedici articoli per il Decreto direttoriale del 18 luglio 2018 su “Disposizioni concernenti le modalità del gioco del Bingo, effettuato con partecipazione a distanza”. Il decreto, firmato dal direttore di Adm, Giovanni Kessler, “visto il decreto del 2 febbraio 2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 luglio scorso, ndr)  disciplina delle modalità di gioco del bingo con partecipazione a distanza facente rinvio a provvedimenti dell’Agenzia Dogane e Monopoli per la determinazione delle condizioni generali di gioco, le relative regole tecniche e la posta unitaria di partecipazione al gioco e ogni ulteriore aspetto relativo alla disciplina del bingo con partecipazione a distanza.

Autorizzazione all’esercizio del bingo a distanza

Per richiedere l’autorizzazione all’esercizio del gioco del bingo a distanza, “il concessionario inoltra ad ADM apposita istanza, corredata dal progetto della piattaforma di gioco e dall’esito positivo della certificazione diretta ad accertare la conformità della piattaforma di gioco e del generatore di numeri casuali ai requisiti riportati nell’ultima versione delle linee guida, approvate da ADM. Successive modifiche delle caratteristiche essenziali del progetto della piattaforma sono subordinate alla preventiva approvazione di ADM e a nuova certificazione, secondo le modalità e nei limiti definiti nelle citate linee guida”.

Premi – Per quanto riguarda i premi, “per ciascuna sala virtuale il concessionario comunica al sistema centralizzato, tramite il protocollo di comunicazione, i valori delle aliquote percentuali dei montepremi, da assegnare al premio obbligatorio del bingo, agli eventuali premi facoltativi ed ai fondi per l’erogazione dei premi a jackpot. La percentuale da assegnare ai fondi per l’erogazione dei premi a jackpot non può mai essere superiore a quella prevista per il premio obbligatorio del bingo. Nel caso di circuito di gioco le stesse attività sono svolte dal concessionario proponente con riferimento all’intero circuito. Il concessionario ha facoltà di anticipare ai fondi jackpot un importo non superiore a 100.000 euro per ciascuna sala virtuale. Tale importo è recuperato dal concessionario, previa comunicazione al sistema centralizzato.  I concessionari aderenti a un circuito di gioco hanno facoltà di anticipare ai fondi jackpot complessivamente un importo non superiore a duecentocinquantamila euro. Tale importo è recuperato dal concessionario, previa comunicazione al sistema centralizzato. L’ammontare degli anticipi ai fondi jackpot effettuati da ciascun concessionario e non ancora recuperati non può eccedere l’importo di 250.000 euro. Per ciascuna sala virtuale e, per le sale virtuali di un circuito di gioco, il concessionario o il concessionario proponente comunica al sistema centralizzato, tramite il protocollo di comunicazione gli importi dei premi facoltativi, gli importi dei premi a jackpot e l’aliquota percentuale da applicare all’importo del fondo jackpot. Le modalità di assegnazione e le percentuali da applicare all’importo del fondo jackpot possono essere variate a decorrere dalla partita successiva a quella nella quale avviene l’assegnazione del premio determinato sulla base dei valori in precedenza applicati”.

Prezzi della cartelle e giocate a caratura – Il prezzo delle cartelle è scelto dal concessionario per ogni partita e non può essere superiore a 10 euro. Il prezzo delle cartelle deve essere pari al centesimo di euro o a un suo multiplo. Per ciascuna tipologia di premio, il prezzo delle cartelle deve essere uguale per tutti i giocatori. Nell’ambito della stessa partita è ammessa la vendita di cartelle di prezzo diverso, qualora le stesse concorrano a montepremi diversi. E’ ammessa la vendita di cartelle con giocata a caratura. Le giocate a caratura sono considerate per intero al fine del montepremi. L’importo di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata a caratura, diviso per il numero totale delle cedole che la costituiscono. Il numero di cedole non potrà superare il limite di 100. La giocata a caratura deve essere realizzata in modo da non produrre avanzi, cioè la suddivisione in cedole non deve dar luogo ad avanzi e non produrre millesimi di euro. L’importo della vincita realizzata con la singola cedola di caratura è determinato dal quoziente tra la somma dell’importo dei premi conseguiti con l’intera giocata a caratura e il numero totale delle cedole di caratura emesse. Le cedole di caratura invendute non si considerano vincenti.

Tutela del giocatore – Il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, ne vigila l’adozione da parte del giocatore, attraverso strumenti e accorgimenti per l’autolimitazione ovvero per l’autoesclusione dal gioco. Si impegna a garantire l’esclusione dall’accesso al gioco da parte di minori, nonché l’esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti. L’attivazione degli strumenti di  autolimitazione da parte del giocatore è obbligatoria, pena l’impossibilità di accedere all’area di gioco.

Le disposizioni del provvedimento trovano applicazione a decorrere dal centoventesimo
giorno successivo dalla sua pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia delle dogane
e dei monopoli. Ecco il testo completo del decreto: BingoOnline. lp/AGIMEG