Se il soggetto che redige il conto giudiziale non ha la qualifica di agente contabile, la “parifica” del conto (il visto di conformità) deve essere effettuata da un soggetto diverso, cui è stata conferita tale nomina. E’ quanto ha affermato la Sezione per la Regione Sardegna della Corte dei Conti – con 4 sentenze identiche che fanno riferimento a esercizi differenti, dal 2009 al 2012 – riconoscendo “la regolarità del conto” relativo alle cartelle per il gioco del bingo reso da dei dirigenti della sede locale dei Monopoli, e ammettendo “al discarico la gestione contabile del conto giudiziale”. I procedimenti originano da una relazione del PM contabile in cui si constatava che “il conto in oggetto era privo della verifica di parificazione e certificazione di conformità della Amministrazione di dipendenza”. Nelle sentenze si ricorda infatti che “nel caso di specie il Direttore dell’ufficio regionale non ha avuto specifico provvedimento di nomina di agente contabile, ma tale funzione è stata esercitata di fatto quale Direttore pro-tempore dell’Ufficio; pertanto la parifica del conto giudiziale ex art. 618 del RD n. 827/1924 doveva essere effettuata da un soggetto diverso dal contabile che di fatto ha reso il conto giudiziale”. Non appena la Corte dei Conti ha rilevato il difetto, “il Direttore centrale della Gestione tributi e Monopolio giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha effettuato la parifica del conto giudiziale ex art. 618 del RD n. 827/1924 in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza del contabile”.rg/AGIMEG