Il titolare di una concessione per la gestione del gioco del bingo ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato chiedendo l’annullamento del provvedimento della revoca della concessione e conseguentemente la riforma della sentenza del Tar del Lazio che aveva confermato la legittimità dell’atto emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che “è dirimente la circostanza che con la richiesta di una fideiussione rilasciata da un intermediario iscritto nell’elenco speciale ex art. 107 del testo unico bancario l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si è conformata al parere reso da questo Consiglio di Stato sullo schema di convenzione generale per le concessioni relative alla raccolta dei giochi pubblici. L’esistenza di una ragione obiettiva a fondamento della richiesta, pur di segno diverso rispetto all’iniziale accettazione di una fideiussione invece emessa da un intermediario iscritto nell’elenco generale di cui all’art. 106 del testo unico bancario, impedisce pertanto di ravvisare nell’operato dell’amministrazione concedente una scorrettezza in sede esecutiva ai sensi delle disposizioni del codice civile richiamate nell’appello”.
I giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che “nessuna scorrettezza o sproporzione è inoltre configurabile nell’adozione della revoca all’esito del mancato rispetto del termine assegnato al concessionario per presentare una fideiussione idonea“.
Dunque, per questi motivi il ricorso è stato rigettato dal Consiglio di Stato e viene così confermata la legittimità della revoca della concessione qualora non venga presentata, entro i termini stabiliti, una fideiussione idonea. ac/AGIMEG