Il Consiglio di Stato ha confermato la decadenza della concessione bingo in proroga intestata a una società per una sala di Fiumicino, respingendo l’appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva già giudicato legittimo il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Al centro della vicenda c’era la determinazione direttoriale del 22 marzo 2023, con cui ADM aveva disposto la decadenza della concessione, richiamando una serie di irregolarità: la mancata ripresa dell’attività dopo il periodo pandemico, l’assenza di una regolare licenza di pubblica sicurezza intestata al legale rappresentante, il mancato integrale pagamento dei canoni, carenze documentali e l’assenza di una garanzia ritenuta idonea.
I due elementi decisivi
Nella sentenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i motivi di appello della società, soffermandosi in particolare su due profili considerati decisivi. Il primo riguarda la licenza, che secondo i giudici deve essere posseduta personalmente dal legale rappresentante della società concessionaria. Non può essere trasferita o sostituita tramite procura, in quanto risponde a esigenze di controllo immediato e diretto da parte dell’autorità amministrativa.

Il secondo elemento decisivo riguarda la mancata ripresa dell’attività. La società aveva sostenuto che, dopo la pandemia, l’assenza di clientela avesse impedito la riapertura della sala. Il Consiglio di Stato ha però rilevato che questa circostanza non è stata supportata da prove concrete. Al contrario, ADM aveva evidenziato che, una volta cessate le restrizioni, le altre sale bingo sul territorio nazionale avevano ripreso regolarmente l’attività, tornando su livelli di raccolta vicini a quelli precedenti al Covid. I giudici hanno inoltre sottolineato che la sala si trova all’interno di un centro commerciale molto frequentato e che la concessionaria non aveva neppure risposto in modo utile all’invito dell’amministrazione a segnalare eventuali criticità specifiche.
Respinta anche la censura sulla sproporzione del provvedimento. Per il Consiglio di Stato la misura della decadenza è giustificata dalla pluralità e dalla gravità delle violazioni contestate, in particolare dall’assenza della licenza di pubblica sicurezza in capo al legale rappresentante e dalla perdurante chiusura dell’attività. sm/AGIMEG

