Il titolare di una concessione per la gestione del gioco del bingo ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato chiedendo l’annullamento della decadenza della concessione a causa della mancata presentazione della fideiussione e, conseguentemente, la riforma della sentenza del Tar del Lazio che aveva confermato la legittimità dell’atto emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il Collegio ha precisato che “l’affermazione dell’appellante, secondo cui avere presentato (ma senza esserne a conoscenza) una polizza falsa non equivale all’omessa presentazione della polizza, non conduce all’approdo da essa avuto di mira e prova troppo: la prima, infatti, è una condotta non meno grave della seconda ed anzi più grave, come si evince in tema di appalti dall’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, il quale configura come illecito professionale grave, che può comportare l’esclusione del concorrente dalla gara, l’avere fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti in grado di incidere sulla gara”.
Inoltre, “quanto detto circa la negligenza mostrata nel caso di specie dalla società vale a confutare altresì le censure, dedotte anch’esse con il quarto motivo, incentrata sulla violazione della disciplina in tema di partecipazione procedimentale e sul mancato esperimento del c.d. soccorso istruttorio, in quanto la negligenza della Società nel controllo dei documenti presentati conferma la complessiva carenza di affidabilità della stessa, dimostrata dalla mancata produzione della garanzia, tale, perciò, da giustificare la declaratoria di decadenza”.
Per questi motivi il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità dei provvedimenti impugnati. ac/AGIMEG