La manovra è approdata in Parlamento. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha
autorizzato l’invio del testo, che inizierà il suo iter da Palazzo Montecitorio. La commissione Bilancio avvierà l’esame il 2 novembre con la verifica del contenuto proprio del disegno di legge; venerdì 4 novembre prenderà il via il ciclo di audizioni dei soggetti non istituzionali e il lunedì successivo saranno ascoltati i soggetti istituzionali. Come anticipato da Agimeg, il testo – suscettibile di modifiche e di integrazioni durante l’esame parlamentare – contiene alcune misure che riguardano il mondo dei giochi.
Lotteria dello scontrino. Il testo all’articolo 72 prevede che dal 1* gennaio 2018 i contribuenti che effettueranno acquisti di beni e servizi potranno partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della manovra sarà emanato un apposito regolamento per disciplinare le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione. Per partecipare all’estrazione sarà necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.
Gara per il SuperEnalotto. Nell’articolo 79 si legge invece che con il bando di gara per il SuperEnalotto si dovrà individuare una “qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco ovvero in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria”. Condizioni “essenziali” della procedura sono: durata della concessione di nove anni, non rinnovabile; selezione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, base d’asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro; versamento del prezzo indicato nell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento all’atto dell’aggiudicazione e della quota residua all’atto dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario; aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso; obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità.
Vincite e premi. All’articolo 107 recante lo ‘Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative’ al comma 16 si legge che “il ministro dell’Economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni”.
Ippica. All’articolo 117 recante lo ‘Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative’ al punto 5 si esplicita che “il ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 ‘Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale’ istituito nel programma «politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione», nell’ambito della missione «agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale”. Non solo, “le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze, destinate al Coni per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004”.
dar/AGIMEG