Bando gioco online: proroga tecnica delle concessioni fino al 17 settembre 2025. Domande entro il 27 dicembre 2024. Chi non aderisce dal 1° gennaio 2025 stop alla raccolta. Ecco tutti i dettagli

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato, come anticipato da Agimeg, la proroga tecnica a seguito della pubblicazione del nuovo bando di gara per le concessioni per il gioco online. Si tratta di un provvedimento che consente ai concessionari attualmente operativi di continuare a svolgere la loro attività fino all’assegnazione delle nuove concessioni, garantendo così la continuità del servizio.

Le concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi pubblici sono prorogate, fino al 17 settembre 2025. I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che intendano aderire alla proroga tecnica devono presentare espressa comunicazione all’Ufficio gioco a distanza e scommesse entro e non oltre il 27 dicembre 2024. Per i concessionari che non procedano a comunicare la volontà di adesione con l’assunzione degli obblighi ADM procederà alla interruzione della raccolta, a far data dal 1° gennaio 2025.

La proroga tecnica è lo strumento grazie al quale i concessionari aderenti potranno continuare ad operare in un regime transitorio fino alla conclusione del processo di assegnazione delle nuove concessioni. Questo provvedimento mira a evitare interruzioni nel settore e a tutelare sia i consumatori che le entrate erariali derivanti dal gioco pubblico.

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1 PROROGA TECNICABando di gara gioco online

Al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica, le concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi pubblici, affidate sulla base delle procedure di gara previste dall’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e dall’articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in essere alla data odierna e in scadenza il 31 dicembre p.v., sono prorogate, fino al 17 settembre 2025, termine ultimo della procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 6 del D.lgs. 25 marzo 2024, n. 41, agli stessi oneri e condizioni previste dalle convenzioni accessive alle rispettive concessioni, parametrate alla durata effettiva della proroga. 2. Il responsabile unico di progetto della procedura di affidamento in itinere è autorizzato, nei casi eccezionali previsti dall’Allegato I.3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 a prorogare eventualmente le concessioni in essere, con proprio atto per un termine massimo di ulteriori tre mesi.

ARTICOLO 2 ADESIONE ALLA PROROGA TECNICA

I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che intendano aderire alla proroga tecnica di cui all’articolo 1, devono presentare espressa comunicazione all’Ufficio gioco a distanza e scommesse entro e non oltre il 27 dicembre 2024, obbligandosi espressamente al versamento del corrispettivo di cui al successivo articolo nei termini ivi previsti, nonché a adeguare la garanzia con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 4. 2. Per i concessionari che non procedano a comunicare la volontà di adesione con l’assunzione degli obblighi di cui al comma 1, ADM procederà alla interruzione della raccolta, a far data dal 1° gennaio 2025.

ARTICOLO 3 VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROROGA TECNICA

Ai fini della proroga tecnica i concessionari aderenti devono versare un corrispettivo in due rate, calcolato come di seguito: a) entro il 15 febbraio 2025: – per i concessionari titolari di una concessione ex articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 2008, un importo pari a 1/14 del corrispettivo una tantum pari a 200 mila euro; – per i concessionari titolari di una concessione ex articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, un importo pari a 1/18 del corrispettivo una tantum, previsto dalla concessione in funzione dei giochi per i quali era stata richiesta la concessione stessa; b) entro il 15 luglio 2025: – – per i concessionari titolari di una concessione ex articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 2008, un importo pari a 78/2555 del corrispettivo una tantum pari a 200 mila euro, corrispondenti ai giorni effettivamente residui rispetto al termine del 17 settembre 2025; – per i concessionari titolari di una concessione ex articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, un importo pari a 78/3285 del corrispettivo una tantum, previsto dalla concessione in funzione dei giochi per i quali era stata richiesta la concessione stessa, corrispondenti ai giorni effettivamente residui rispetto al termine del 17 settembre 2025; c) entro il 1° ottobre 2025, nel caso in cui il responsabile unico del progetto proceda, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, a un’ulteriore proroga, l’ulteriore corrispettivo sarà calcolato con le modalità di cui alla lettera b), in funzione del numero effettivo di giorni di proroga. 2. Nell’area riservata dei concessionari aderenti sarà pubblicato entro il 31 gennaio 2025, l’importo esatto del corrispettivo e le modalità con cui versarlo

ARTICOLO 4 GARANZIA

I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che intendano avvalersi della proroga tecnica e che hanno una garanzia in scadenza al 31 dicembre 2024 devono prestare una nuova garanzia oppure presentare una proroga di quella in vigore a copertura dell’ulteriore attività in concessione. 2. La nuova garanzia oppure l’adeguamento di quella in essere deve avere efficacia sino al 17 dicembre 2025 prevedendo l’ulteriore anno di ultrattività della stessa al 17 dicembre 2026. 3. L’adeguamento della garanzia, in ordine all’efficacia, deve essere presentato all’Ufficio Gioco a distanza e scommesse entro il 31 gennaio 2025. 4. L’adeguamento degli importi della garanzia, ai sensi dell’art. 15 dell’atto di concessione in essere, deve avvenire entro il consueto termine del 31 marzo 2025, sulla base degli importi dei massimali da adeguare con periodicità annuale che l’Agenzia renderà disponibili in area riservata dei concessionari a far data dal prossimo anno. 5. La durata e l’importo della garanzia devono essere a copertura del periodo fino al 17 dicembre 2025, a prescindere dalla data di stipula della nuova garanzia o dalla integrazione della stessa. 6. Le polizze fidejussorie stipulate e le relative appendici devono essere presentate in originale sia nel caso di formato cartaceo con firme autografe che in caso di formato pdf.p7m con firme digitali e tutte devono riportare la sottoscrizione di ogni contraente (concessionario e istituto bancario o compagnia assicuratrice). 7. Il mancato adeguamento della durata della garanzia e dell’importo, se richiesto, realizza le condizioni di decadenza della concessione prevista dall’articolo 21, comma 3, lettera g) dell’atto di convenzione.

ARTICOLO 5 CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONCESSORIO

I concessionari che non intendano aderire alla proroga tecnica e per i quali si procederà all’interruzione della raccolta a partire dal 1° gennaio 2025, devono procedere alla dismissione dell’attività nel rispetto delle seguenti condizioni: a) non accettare nuove iscrizioni e non procedere all’apertura di nuovi conti di gioco; b) comunicare, nell’immediatezza, ai titolari di conti di gioco l’imminente termine della concessione, in data 31 dicembre 2024 e della offerta di gioco; c) inviare immediata comunicazione di recesso dal contratto di conto di gioco con invito al prelievo delle giacenze entro il 28 febbraio 2025, comunicando, altresì, che, a seguito della chiusura del sito del concessionario, a decorrere dal 31 dicembre 2024, il prelievo dal conto di gioco sarà possibile solo richiedendolo al servizio clienti della società, presso l’indirizzo e-mail/PEC comunicato ai clienti; d) chiudere i conti di gioco per i quali si sia proceduto alla liquidazione dei giocatori; e) definire la situazione relativa a tutti i conti sospesi; f) provvedere al passaggio (anticipato) allo stato dormiente dei conti di gioco, di cui i clienti non hanno chiesto nei termini la liquidazione e che hanno ancora un saldo prelevabile diverso da zero, provvedendo a versare allo Stato l’importo corrispondente, entro il giorno 1° marzo 2025 impegnandosi espressamente a corrispondere l’intero importo del saldo ai giocatori che dovessero, successivamente, farne richiesta entro 3 anni dalla data della loro ultima transazione. 2. Le operazioni di cui al comma 1 devono concludersi entro il 10 marzo 2025. Alla scadenza del termine, ADM valuta l’effettiva realizzazione delle attività, il versamento all’erario di tutte le somme dovute dal concessionario, a titolo di imposta unica, canone di concessione, conti dormienti e a qualsiasi altro titolo e, qualora tutte le attività siano state effettivamente adempiute provvede allo svincolo della garanzia. In caso contrario, ADM procede all’incameramento della garanzia a titolo di risarcimento del danno, fermo restando il diritto di ADM stessa a richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

QUI il documento integrale.

ac/AGIMEG