Dopo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e il Tribunale di Cagliari in sede cautelare, anche la Corte di Cassazione accoglie la domanda di rinvio pregiudiziale sollevata dall’avv. Daniela Agnello nell’interesse dei titolari dei centri collegati con la Stanleybet. In data 5.02.14 – secondo quanto riferisce lo stesso bookmaker in una nota – con ordinanza depositata in data 03.04.2014, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha trasmesso gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea
, evidenziando dubbi interpretativi sulla nuova disciplina di gara prevista dal D.L.16/12. Il Procuratore Generale dott. D’Ambrosio, ha concluso chiedendo alla Corte in via preliminare la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia, e in via subordinata, richiesta di accoglimento dei ricorsi presentati dai titolari dei centri Stanleybet senza rinvio. La Corte ha esteso i dubbi interpretativi già sollevati dal Consiglio di Stato sulle nuove gare. La Corte ha evidenziato che sia la limitata durata delle gare che la cessione a titolo gratuito dei beni dell’azienda porrebbe i nuovi concessionari in una posizione svantaggiata rispetto sia ai concessionari operanti in virtù delle concessioni “Coni” del 1999 (la cui durata era stabilita in dodici anni) sia ai concessionari operanti in virtù delle concessioni “Bersani” del 2006 (la cui durata era stabilita in nove anni). La Corte ha rilevato che la differenza di trattamento finirebbe col garantire ai precedenti concessionari un vantaggio concorrenziale derivante dalla loro presenza già da tempo sul mercato italiano. Tale differenza di trattamenti non è giustificata da alcuna esigenza imperativa di interesse generale; tale posizione deteriore secondo la Corte “sarebbe vieppiù accentuata, poi, da una previsione che, in maniera del tutto inedita, contemplando un obbligo di cessione dell’uso dei beni costituenti la rete di gestione dell’attività, finirebbe, ancora una volta, per tradursi in un obiettivo ed ingiustificato svantaggio competitivo per i nuovi entranti”. La Corte ha concluso disponendo che “Sotto tale complessivo profilo, dunque, appare sussistente un ragionevole dubbio circa la compatibilità di tale minore durata con i principi di cui agli artt.49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. In definitiva, sospeso il presente processo, gli atti vanno rimessi alla Corte di Giustizia perché si pronunci sui seguenti quesiti:
a) se gli artt.49 e ss. E 56 e ss. del T.f.u.e. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 16.02.12 n.72, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta gara sia stata indetta all’affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti;
b) se gli artt.49 e ss. e 56 e ss. del T.f.u.e. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti;
c) se gli artt.49 e ss. e 56 e ss. del T.f.u.e. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca.
I dubbi interpretativi sollevati riguardano esclusivamente la “specifica” posizione della Stanley, nuovamente discriminata nell’accesso al sistema concessorio italiano. Il rinvio rappresenta l’epilogo di 15 anni della storia giudiziaria di settore, che passa attraverso la gara del 1999(censurata dalle sentenze comunitarie Gambelli e Placanica), la gara del 2006 (censurata dalla sentenza Costa-Cifone) e la gara del 2012 già all’attenzione della Corte Ue con il caso Stanley sollevato dal “Consiglio di Stato”. Si rammenta che sin dalla pubblicazione del bando, Stanleybet ha censurato l’eccessiva brevità della concessione, che consente la convivenza di tre famiglie di concessionari: quelli insediati dal 2000 (con durata di 12 anni), i concessionari del 2006 (con scadenza dopo 9 anni) e del 2012, con una validità di appena 40 mesi. La nuova gara anziché sanare l’originaria e consolidata situazione di contrasto della normativa italiana con l’ordinamento comunitario, ha rafforzato le preesistenti distorsioni concorrenziali e ha istituito un nuovo impianto discriminatorio in dispregio di quanto imperativamente stabilito dalla costante giurisprudenza comunitaria e nazionale. Il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, unitamente al rinvio giá disposto dalla Corte di Cassazione, con l’intervento della Corte UE consentiranno, ancora una volta, di ripristinare la legalità e la parità di trattamento nell’ambito di un sistema concessorio italiano conforme al diritto europeo, non discriminatorio e accessibile a tutti gli operatori del settore.” lp/AGIMEG