La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di alcuni ex-componenti della giunta municipale del Comune di Bagni di Lucca che avevano fatto appello a Palazzo Spada contro una sentenza del Tar Toscana che aveva dichiarato l’appello inammissibile. Il contenzioso trae origine dai provvedimenti con i quali il Comune di Bagni di Lucca nel 1981 ha deciso di riaprire il locale del casinò municipale. Con la delibera di giunta del 10 settembre 1981, assunta con il voto favorevole dei ricorrenti, in quanto allora componenti della giunta municipale, il casinò è stato aperto anche se per un solo giorno. Tutti i provvedimenti sono poi stati annullati, ma il casinò è rimasto aperto solo un giorno, l’11 settembre precedente, essendo stato immediatamente chiuso in seguito all’intervento della polizia tributaria, inviata dal Prefetto di Lucca, che aveva già avvertito l’amministrazione dell’illegittimità dell’iniziativa “per incompetenza assoluta del Comune in materia di apertura di casinò”. A quest’unico giorno di attività della casa da gioco è seguita comunque la contestazione di violazione del testo unico sulle concessioni governative,”per aver esercitato (…) attività di casa da gioco (…) in base ad autorizzazione da considerarsi nulla”e il Ministero delle Finanze ha determinato una sanzione di 205.000.000 delle vecchie lire. Prima della liquidazione della sanzione, il Comune di Bagni di Lucca aveva dichiarato il proprio dissesto finanziario e poi con delibera del 5 maggio 2000 individuava gli appellanti quali “soggetti responsabili del debito verso il servizio riscossione tributi”, in quanto membri, unici superstiti, della giunta e votanti a favore dell’adozione della delibera di riapertura del casinò. Questi ultimi hanno pertanto impugnato il provvedimento davanti al TAR Toscana ma il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile, “per l’assenza in capo all’atto deliberativo qui impugnato di effetti lesivi nei confronti delle posizioni giuridiche soggettive dei ricorrenti”. Oggi il Consiglio di Stato ha confermato l’improcedibilità del ricorso e respinto l’appello principale dei ricorrenti accogliendo in via incidentale l’appello del Comune. im/AGIMEG